Differimento consegna per mandato arresto europeo e difetto interesse consegnando (Cass. pen. Sez. F n. 29788 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento della consegna previsto dall’art. 24 della legge n. 69 del 2005 non configura un’ipotesi di rifiuto, ma sospende temporalmente gli effetti del mandato di arresto europeo dopo che ne è stata disposta l’esecuzione. La norma attribuisce alla Corte di appello un potere discrezionale, privo di parametri espressamente fissati, il cui esercizio va ricostruito secondo i criteri dell’art. 20 della legge n. 69 del 2005. Il bilanciamento riguarda esclusivamente interessi pubblici concorrenti degli Stati, riconducibili all’esercizio della giurisdizione penale e alla leale collaborazione. Ne consegue che il consegnando, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelabile, non può dedurre in sede di legittimità alcun vizio per il mancato esercizio di tale facoltà, restando la scelta rimessa all’esclusivo apprezzamento della Corte di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di una persona all’autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Marbella per tentata rapina, subordinando la consegna alla condizione che, dopo il processo, l’interessato sia rinviato in Italia per scontarvi l’eventuale pena o misura di sicurezza.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005. La Corte di appello aveva respinto l’istanza di differimento volta a consentire il procedimento penale in Italia per un diverso reato, fondandosi su un confronto di gravità astratta dei titoli e sull’assenza di misure cautelari nel procedimento italiano, senza la valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due Stati. Il ricorrente censurava anche l’omessa valutazione di un possibile trasferimento temporaneo in Spagna con successivo ritrasferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Muove dalla lettera dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005, che non disciplina un’ipotesi di rifiuto della consegna: dopo avere disposto l’esecuzione del mandato, la Corte di appello può sospenderne temporalmente gli effetti. Il verbo “può disporre” configura una facoltà, espressione di un potere discrezionale privo di criteri legislativamente predeterminati.

Proprio l’assenza di parametri espressi ha indotto la giurisprudenza a ricostruirne il contenuto richiamando i criteri dell’art. 20 della legge n. 69 del 2005, dettato per il concorso tra più mandati o tra mandato e richiesta di estradizione: la gravità dei reati, il luogo di commissione, la data di emissione dei mandati e la loro natura processuale o esecutiva. Tali criteri consentono il bilanciamento tra contrapposti interessi pubblici degli Stati.

La medesima logica ispira l’art. 24: all’interesse dello Stato emittente alla tempestiva consegna si contrappone quello dello Stato italiano a proseguire il procedimento o ad assicurare l’esecuzione della pena per fatti diversi. Il bilanciamento riguarda, però, esclusivamente interessi pubblici concorrenti, riconducibili all’esercizio della giurisdizione penale e alla leale collaborazione tra Stati. Non assume rilievo l’interesse del consegnando a essere giudicato in uno Stato piuttosto che in un altro, trattandosi di interesse di mero fatto, privo di autonoma rilevanza giuridica.

La Corte argomenta che la scelta sul differimento resta integralmente rimessa all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria e che il consegnando non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile. Analoga conclusione vale per il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, richiamando Sez. F n. 32379 del 2024. L’orientamento che ammetteva un controllo più ampio, citato con Sez. 6 n. 13994 del 2018 e Sez. 6 n. 35181 del 2010, si è formato in un quadro normativo ormai superato: la riforma dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005 ad opera del d.lgs. n. 10 del 2021 ha ristretto il controllo di legittimità ai soli profili di diritto. Non è più consentito trasformare il ricorso in uno strumento per sollecitare una diversa valutazione discrezionale. All’inammissibilità conseguono le spese processuali, ma non la somma in favore della Cassa delle ammende, non avendo il ricorrente dato causa all’inammissibilità per colpa, in ragione del mutato quadro normativo e della giurisprudenza non univoca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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