Parte civile non abnorme se il giudice valuta il radicamento territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 29790 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ammette o esclude la costituzione di parte civile, in assenza di una specifica previsione normativa e non avendo contenuto decisorio, non è autonomamente impugnabile. Essa è sindacabile in cassazione solo se affetta da abnormità, da intendersi come assoluta singolarità del provvedimento, tale da porlo in posizione extra-vagante rispetto al sistema ordinamentale e al diritto positivo. L’esclusione fondata sul difetto di radicamento territoriale dell’ente non integra tale vizio, risolvendosi in un eventuale difetto di motivazione, e non pregiudica la tutela della pretesa risarcitoria, azionabile in sede civile.
Il Fatto
Due enti del terzo settore chiedevano di costituirsi parti civili nel processo a carico di un indagato per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 7 novembre 2025, rilevando che gli enti non avevano sedi distaccate nel territorio veronese e non avevano documentato iniziative recenti sul territorio.
Gli enti ricorrevano per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per aver dato rilievo al criterio del radicamento territoriale, e un errore di diritto per contrasto con la giurisprudenza di legittimità che avrebbe ammesso la costituzione di parte civile a prescindere da tale collegamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili muovendo da una premessa processuale consolidata. L’ordinanza che ammette o esclude la parte civile, non essendo prevista una specifica impugnazione e non avendo contenuto decisorio, non è autonomamente impugnabile. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12 del 19/05/1999 e, ex plurimis, le Sez. 5, n. 8608 del 21/01/2025, Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015.
Fa eccezione il solo vizio dell’abnormità, che ricorre quando il provvedimento presenti una tale assoluta singolarità da porsi in posizione extra-vagante rispetto al sistema ordinamentale e al diritto positivo. La Corte individua l’area di tale vizio in ipotesi estreme, richiamando Sez. 5, n. 37665 del 16/09/2025, Sez. 5, n. 24708 del 06/05/2025 e Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, nelle quali l’abnormità è stata riconosciuta perché l’esclusione della parte civile era dipesa da inesistenti vizi di forma.
Nel caso concreto, osserva il Collegio, il giudice ha escluso la costituzione non solo per l’assenza di sedi distaccate nel territorio veronese, ma anche perché gli enti non avevano documentato iniziative recenti sul territorio. I ricorrenti contestano tale decisione richiamando la Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, che avrebbe escluso il collegamento con il territorio quale criterio discretivo.
La Corte non si sottrae al confronto, ma precisa che la giurisprudenza non è giunta a negare del tutto il radicamento territoriale, che continua a essere necessario, pur non dovendo essere inteso con rigido riferimento al luogo esatto dei fatti. Soprattutto, la censura investe la motivazione dell’ordinanza e non ne coglie difetti strutturali o funzionali: manca dunque il presupposto dell’abnormità. Il provvedimento è assunto nell’esercizio di un potere attribuito al giudice dall’ordinamento e non determina alcuna situazione di stallo del procedimento, richiamandosi Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023.
Da ultimo, il Collegio rileva che la parte civile non resta pregiudicata, potendo azionare la richiesta risarcitoria in sede civile. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei criteri della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso