Rideterminazione pena in esecuzione e obbligo di motivare aumenti per reati satellite (Cass. pen. Sez. 1 n. 5146 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione, il giudice che ridetermina la pena per effetto dell’applicazione della continuazione deve motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, verificando il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti della serie. L’aumento non può essere quantificato in misura superiore a quello fissato dal giudice della cognizione e deve essere escluso ogni surrettizio cumulo materiale. Il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera quando l’istanza riguardi congiuntamente sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario e sentenze di applicazione della pena su richiesta. L’obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto più l’aumento si discosti, per entità, da quelli stabiliti per reati omologhi della medesima serie continuata.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto istanza di applicazione della continuazione tra i reati accertati con quattro distinte sentenze irrevocabili, tra cui una pronuncia emessa dalla Corte di appello di Salerno per un’estorsione pluriaggravata e una sentenza di patteggiamento per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di abuso di ufficio. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza e rideterminava la pena complessiva, confermando per alcuni reati satellite gli stessi aumenti stabiliti in sede di cognizione. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inadeguatezza e l’illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena, deve quantificare gli aumenti in modo distinto per ciascun reato satellite e motivare la scelta in base alla proporzione con le altre pene della serie, potendo gli aumenti essere anche superiori a quelli stabiliti in cognizione, ma mai eccedenti il tetto fissato dalla sentenza irrevocabile. Viene altresì chiarito che il limite di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che vieta di superare la pena patteggiata, non si applica allorché la continuazione sia riconosciuta tra reati giudicati con riti diversi.
Quanto al reato di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte reputa congrua la motivazione del giudice dell’esecuzione che aveva giustificato l’aumento valorizzando la funzionalizzazione dell’episodio di spaccio al finanziamento dell’associazione criminale di appartenenza. La valutazione espressa sull’aumento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ritenuto eccezionalmente mite e pertanto non ulteriormente riducibile, è parimenti considerata non apodittica, in ragione del particolare rilievo assunto dal condannato nel sodalizio.
Diversamente, la Corte ravvisa una carenza motivazionale in ordine alla conferma dell’aumento di mesi sei per il reato di abuso di ufficio, non essendo stata fornita una giustificazione autonoma e non essendo stata verificata la persistente efficacia esecutiva del titolo dopo l’abrogazione del reato ad opera della legge n. 114/2024. L’annullamento è disposto anche per l’aumento di anni sei e mesi sei relativo all’estorsione giudicata con la sentenza della Corte di appello di Salerno: il giudice dell’esecuzione non ha approfondito la comparazione con le altre estorsioni della serie, alcune delle quali avevano avuto un profitto ben maggiore, né ha considerato che le medesime caratteristiche aggravanti ricorrevano anche in altri episodi, con ciò palesandosi un’evidente sproporzione tra le pene in aumento.
La Corte annulla, pertanto, l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti per i due reati indicati, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo giudizio che dia conto, con motivazione adeguata e articolata, delle specifiche connotazioni delle fattispecie e del rispetto del criterio di proporzionalità reciproca tra le pene, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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