Misure cautelari e doppia presunzione nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 22514 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorso per cassazione che censuri le esigenze cautelari con argomenti generici e assertivi, senza confrontarsi con la motivazione del tribunale del riesame, è inammissibile. Il giudice della cautela è tenuto a valutare concretezza e attualità del pericolo e l’idoneità di misure meno afflittive, ma la doppia presunzione relativa operante in materia non lo esonera dal motivare: egli deve dar conto degli elementi recenti di partecipazione al sodalizio e delle ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari. Non integra vizio di motivazione la valutazione di scarsa significatività della documentazione sull’attività lavorativa lecita, quando essa non abbia interrotto il legame con il clan.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il tribunale del riesame, investito dell’istanza difensiva, aveva rigettato il ricorso e confermato il provvedimento cautelare.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti relativi alle esigenze cautelari: carenza di valutazione concreta e attuale del pericolo di reiterazione; esclusione apodittica dell’idoneità di misure meno afflittive; omesso esame della documentazione sull’attività lavorativa lecita; violazione del principio di extrema ratio della limitazione della libertà personale.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i quattro motivi, essendo tutti incentrati sulle esigenze cautelari, e li dichiara inammissibili. Il ricorrente, osserva il Collegio, formula censure generiche e assertive, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal tribunale del riesame e senza tenere conto della doppia presunzione relativa operante in materia.

Sul piano del concreto atteggiarsi del pericolo, dall’ordinanza impugnata emerge che non solo mancava qualsiasi elemento da cui desumere la recisione dei legami tra l’indagato e il sodalizio criminale, ma che gli elementi significativi della partecipazione al clan erano anche recenti. Il requisito dell’attualità del pericolo risulta dunque valutato dal giudice di merito.

Quanto alla dedotta automaticità della misura, il tribunale si è fatto carico di argomentare sull’inidoneità delle misure meno afflittive, evidenziando come gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a interrompere gli stabili e risalenti legami con la consorteria criminale di appartenenza. A sostegno ha richiamato la pessima personalità dell’indagato, desunta dai precedenti penali, e la precedente condanna per il medesimo reato associativo, che non era valsa a spezzare il legame con il clan.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il tribunale ha esaminato la documentazione difensiva sull’attività lavorativa, ritenendola scarsamente significativa, poiché essa, praticata già da tempo, non aveva impedito all’indagato di porsi a disposizione del clan. La Corte conferma quindi la declaratoria di inammissibilità e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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