Reato continuato e tossicodipendenza: insussistente il disegno unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 30724 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’esistenza di una volizione unitaria va desunta da criteri concreti e non può essere affermata in modo automatico in presenza di reati eterogenei. Lo stato di tossicodipendenza, dopo la modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, ma può giustificarlo solo con riguardo ai reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano le altre condizioni elaborate dalla giurisprudenza. Il giudice di merito che motivi compiutamente e logicamente la ritenuta insussistenza del disegno unitario resiste al sindacato di legittimità, non potendo le censure tradursi in una rivalutazione del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 07.04.2026 del Tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della continuazione tra più condanne definitive. Si tratta, in particolare, di una condanna per porto d’arma clandestina e ricettazione e di successive condanne per violazione della legge sugli stupefacenti, oltre a ulteriori precedenti dello stesso tipo.
Il Tribunale aveva escluso l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando l’eterogeneità delle condotte e la distanza temporale tra i fatti. La difesa aveva invocato lo stato di tossicodipendenza quale elemento unificante delle diverse condotte; nel ricorso si deduce inoltre la richiesta di rimessione al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla consolidata giurisprudenza in punto di individuazione dei criteri dai quali desumere l’esistenza di una volizione unitaria, richiamando Sez. U, n. 28659 del 18.05.2017. Su tale base gli argomenti del ricorso risultano manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata, osserva la Corte, ha argomentato in modo puntuale e logicamente congruo la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l’eterogeneità delle condotte e l’assenza di puntuali allegazioni difensive. Il riferimento corre alle condanne per porto d’arma clandestina e ricettazione rispetto a quella per violazione della legge sugli stupefacenti.
Sul piano temporale, il Tribunale ha rilevato che il lasso di circa cinque anni rispetto ai fatti oggetto di altra sentenza non consentiva di ravvisare l’unicità del disegno. Si tratta di un accertamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte conferma che esso non è collante automatico delle condotte. Richiamando Sez. II, n. 22493 del 21.03.2019, si afferma che tale stato può giustificare la continuazione solo per i reati collegati e dipendenti da esso, purché ricorrano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza. Il Tribunale ha quindi motivato in modo congruo anche sull’irrilevanza del dedotto stato.
Le censure, infine, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. I prospettati difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergono dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre all’oscuramento come da dispositivo.
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Nota della Redazione
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