Diffida ambientale illegittima per omessa verifica del titolo generale (TAR Campania n. 1348 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune diffida dall’esercizio di attività necessitanti titoli abilitativi ambientali è illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione ove l’amministrazione ometta di verificare l’avvenuta adesione del gestore all’autorizzazione a carattere generale di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 59/2013. Prima di adottare la misura inibitoria, il Comune deve accertare la sussistenza di tale titolo, l’esatta tipologia di attività svolta presso l’insediamento produttivo e la riconducibilità della stessa alle categorie coperte dall’autorizzazione generale, tra cui le lavorazioni conciarie di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006. La revoca del titolo rilasciato a un soggetto diverso dal gestore non legittima, da sola, la diffida.
Il Fatto
La società ricorrente esercitava presso un opificio l’attività di inchiodatura e raffinazione di pelli, in precedenza svolta da altra ditta. Il Comune, sulla scorta di una relazione di accertamento della Polizia Locale, ha diffidato la società dall’esercitare qualsiasi attività richiedente titoli abilitativi ambientali, rilevando l’assenza di autorizzazioni.
La diffida muoveva dalla revoca dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in favore del precedente gestore. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e, soprattutto, l’erroneità del presupposto: in data 5 settembre 2024 si sarebbe perfezionata la propria adesione all’autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Collegio aveva accolto la domanda, rilevando che la società risultava aver aderito all’autorizzazione a carattere generale per la lavorazione e inchiodatura di pelli già conciate. L’amministrazione comunale, tuttavia, non ha dato esecuzione al pronunciato cautelare e non ha svolto alcuna attività conformativa.
Il Tribunale conferma il rilievo già espresso: l’obliterazione del titolo ambientale costituito dall’adesione all’autorizzazione generale ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato. Il Comune ha arrestato la propria istruttoria al solo dato della revoca disposta dalla Regione, senza verificare la posizione della ricorrente.
Il percorso argomentativo individua tre verifiche doverose, tutte pretermesse. Anzitutto, la sussistenza dell’autorizzazione a carattere generale. In secondo luogo, l’esatta tipologia di attività svolta nell’opificio, se cioè circoscritta all’inchiodatura delle pelli o estesa ad altre lavorazioni. Infine, la riconducibilità di tale attività alla categoria codificata sub n. 26, lett. dd, della Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006.
La revoca del titolo rilasciato a un soggetto diverso dalla ricorrente non poteva dunque fondare, da sola, la misura inibitoria. Ravvisata la fondatezza di tale censura, il Collegio l’accoglie, assorbe i profili ulteriori e annulla il provvedimento. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.