Soppressioni annullate per decreto illegittimo senza intesa con la Regione (TAR Lazio n. 14715 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali che vieti l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone di valore culturale della città di Roma, adottato in attuazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, è illegittimo ove non sia stata raggiunta l’intesa con la Regione, imposta dal principio di leale collaborazione affermato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2015. L’amministrazione comunale che, ritenendo tale decreto non derogabile, abbia soppresso postazioni commerciali in dichiarata esecuzione di quel vincolo, senza autonoma valutazione, adotta un atto viziato in parte qua. Resta invece ferma la necessità di porre a gara le concessioni di posteggio, poiché la direttiva 2006/123/CE è self-executing e la risorsa disponibile è scarsa.

Il Fatto

Il ricorrente è operatore del commercio su area pubblica con posteggi assegnati a turno per la vendita di bibite e sorbetti, nell’ambito della rotazione istituita con delibera del 1989 e collocata in gran parte nel territorio del I Municipio di Roma Capitale.

Egli impugna il piano municipale del commercio approvato con deliberazione consiliare del dicembre 2025, la successiva determinazione attuativa e la connessa nota con cui alcune postazioni sono state dichiarate incompatibili, oltre al decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 (c.d. decreto Galloni). Deduce, tra l’altro, la proroga ex lege delle concessioni al 2032 e l’illegittimità delle soppressioni fondate su quel decreto. In via cautelare il TAR sospende gli atti; il Consiglio di Stato accoglie l’appello, ritenendo le misure riconducibili alla protezione diretta dei beni culturali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il procedimento di rinnovo delle concessioni si era concluso già nel 2021 con l’annullamento d’ufficio degli atti che vi avevano dato avvio, la cui legittimità è stata confermata dal Giudice d’appello. Manca dunque il presupposto del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 214/2023, sì che trova applicazione il comma 6: la proroga tecnica fino al 2026, non il rinnovo al 2032. Né rileva la cassazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, avvenuta per diniego di giurisdizione senza incidere sul principio di merito.

Quanto alla direttiva 2006/123/CE, la Corte di Giustizia del 20 aprile 2023, causa C-348/22, ha chiarito che l’obbligo di procedura selettiva imparziale e il divieto di rinnovo automatico sono enunciati in modo incondizionato e preciso, e che anche l’amministrazione comunale deve disapplicare la norma interna non conforme. Il settore del commercio su aree pubbliche rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, e va indetta la gara.

È invece fondato il secondo motivo. Il decreto Galloni ha condizionato ineludibilmente l’istruttoria, poiché l’amministrazione lo ha definito non derogabile: il solo fatto di averlo reputato vincolante fa sì che i suoi vizi contagino l’atto conclusivo. Il Collegio, pur prendendo atto della diversa lettura cautelare del Consiglio di Stato, conferma l’impostazione già assunta in sede cautelare dal TAR.

La norma di riferimento è l’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, che sin dalla sua prima formulazione disciplina l’esercizio del commercio in aree di valore culturale. Non rilevano gli artt. 10, 20, 21 e 22 dello stesso Codice, che il decreto pure richiama: anche qualora fossero applicabili, si porrebbe la medesima questione di leale collaborazione. Non risulta provata l’intesa sopravvenuta, poiché il protocollo indicato dalla difesa comunale non si rinviene agli atti di causa.

Ne segue l’annullamento del decreto, limitatamente all’art. 1, primo periodo, e degli atti impugnati nei limiti delle postazioni individuate dal ricorrente. Il terzo motivo è respinto, essendo la disciplina del 1993 superata dal decreto del 2011. Gli altri mezzi, incentrati su pretesi difetti istruttori, sono infondati: l’amministrazione ha svolto una rinnovata istruttoria, con conferenze di servizi e interlocuzione con la categoria. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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