Annullamento d’ufficio di concessione cimiteriale oltre il termine ragionevole (TAR Campania n. 1350 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio di una concessione cimiteriale, adottato a distanza di oltre sei anni dal riconoscimento della titolarità in capo al concessionario, viola il termine ragionevole previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. La concessione cimiteriale costituisce un vantaggio inerente al patrimonio del beneficiario, con conseguenti esigenze di certezza dei rapporti. L’Amministrazione non può superare il termine invocando una falsa dichiarazione del privato quando la dichiarazione è estranea ai presupposti previsti dalla normativa di settore. L’elenco ricognitivo dei concessionari, cui il regolamento comunale attribuisce valore ufficiale, vince la presunzione semplice connessa all’istituto dell’immemoriale.
Il Fatto
Un concessionario di un loculo cimiteriale impugna il decreto con cui il dirigente comunale ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di aggiornamento dell’intestazione della concessione in suo favore, ne ha disposto la revoca e ha destinato il posto alla tumulazione di altro defunto. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, per essere il provvedimento intervenuto a oltre sei anni dalla voltura, oltre all’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali.
La figlia della defunta tumulata nel loculo e i suoi discendenti propongono un separato ricorso avverso il medesimo decreto, nella parte in cui ha ricondotto la sepoltura nella piena disponibilità del Comune, rivendicando la titolarità della concessione dal 1937 e invocando l’istituto dell’immemoriale. Le cause vengono riunite per connessione oggettiva e soggettiva.
La Motivazione della Corte
Nessuna delle parti ha prodotto un titolo concessorio riferibile al posto controverso. L’intestazione va quindi definita sulla base della delibera consiliare di ricognizione e del relativo elenco ricognitivo dei concessionari, unici atti recanti informazioni sulla concessione. L’art. 63 del Regolamento di polizia cimiteriale conferisce a tale elenco valore ufficiale, rendendolo particolarmente efficace per i posti di più risalente utilizzo.
Dall’elenco emerge che il posto è occupato dalla defunta ma rientra nella titolarità di altro soggetto. L’indicazione, contestata perchè sbiadita, risulta sufficientemente chiara dalle copie digitali; essa era nota all’Amministrazione, come attesta il provvedimento di aggiornamento richiamato nel ricorso. Tale atto riconosce la titolarità derivata per successione, smentendo le argomentazioni comunali fondate sulla divergenza tra data di morte della defunta e data di nascita del concessionario.
L’annullamento d’ufficio, adottato oltre sei anni dopo il riconoscimento della titolarità, viola ampiamente il termine dell’art. 21 nonies. Il tempo trascorso non può dirsi ragionevole, avuto riguardo agli interessi di certezza connessi alla determinazione della titolarità delle concessioni cimiteriali. Al ricorrente non è imputabile alcuna falsità: l’art. 64 del Regolamento non annovera tra i presupposti dell’aggiornamento dell’intestazione la sussistenza di vincoli di parentela con il soggetto sepolto, sicché la dichiarazione di essere “pronipote” della defunta è irrilevante e non ha indotto in errore l’Amministrazione. Questa, disponendo dei registri anagrafici, non ha ricostruito l’albero genealogico del ricorrente a supporto della dedotta falsità, come richiesto dalla giurisprudenza.
Quanto al ricorso dei controinteressati, la Corte ne dichiara l’improcedibilità per essere il provvedimento ormai travolto; nel merito, lo ritiene comunque infondato. L’immemoriale, quale presunzione iuris tantum del diritto d’uso, è superato dal titolo formale costituito dalla delibera di ricognizione e dall’elenco, non impugnati e divenuti definitivi. La famiglia della defunta non ha mai manifestato interesse al posto, chiedendo solo nel 2022 l’esumazione della salma.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.