Diffida comunale su scarichi non autorizzati e competenza autorizzante (TAR Marche n. 37 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza a diffidare il titolare di uno scarico per l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative spetta all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Ove il titolo sia stato rilasciato dal Comune, è il Comune — e non la Provincia — a poter ordinare gli interventi di adeguamento ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. La diffida presuppone un’istruttoria adeguata e una motivazione che dia conto degli accertamenti tecnici e del nesso tra la condotta e la contaminazione rilevata. La responsabilità può essere attribuita solidalmente al proprietario dell’immobile, in qualità di amministratore della società, e alla società che gestisce l’impresa.

Il Fatto

Una società gestisce in locazione un ristorante con annessa struttura ricettiva. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri Forestale, che riscontrava la presenza di materiale oleoso nel fossato a margine della strada statale, il Comune ha diffidato il ricorrente — proprietario del ristorante e amministratore della società — a eseguire gli interventi di adeguamento dell’impianto di scarico delle acque reflue assimilabili alle urbane, per ricondurre le emissioni entro i limiti di legge.

Il ricorrente ha impugnato la diffida e gli atti presupposti, lamentando l’incompetenza del Comune e la violazione dei principi in materia di autorizzazione agli scarichi, nonché il difetto di istruttoria e di prova della responsabilità propria e della società. Ha inoltre contestato l’inosservanza delle metodiche di prelievo e campionamento. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti i Ministeri intimati. Una ordinanza presidenziale ha disposto il deposito di una relazione istruttoria, ottemperata dal Ministero della Difesa. Il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo di incompetenza. Il ricorrente sosteneva che il potere di vigilanza sul rispetto delle autorizzazioni spetti all’ente competente al loro rilascio, individuato nella Provincia. La documentazione prodotta dalla Difesa erariale dimostra però che l’autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dall’immobile è stata rilasciata dal Comune, con l’obbligo di adottare le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.

Il Tribunale applica il principio richiamato dallo stesso ricorrente: se la competenza al rilascio è comunale, il medesimo Comune è competente a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del titolo. Ne consegue la legittimità della diffida adottata ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, che consente all’autorità competente di diffidare, sospendere o revocare l’autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene la censura smentita dalla documentazione in atti. La diffida muove da un intervento del Nucleo Carabinieri Forestale, che ha rinvenuto una tubazione in pvc proveniente dall’interno della proprietà e recapitante nel fosso lungo la statale, sistema di collettamento non autorizzato dal gestore della rete fognaria. I campionamenti eseguiti da ARPAM hanno rilevato tensioattivi e sostanze grasse di origine animale e vegetale, con alta probabilità di provenienza da attività di ristorazione.

L’ispezione ha ricostruito la ragione dei reflui: una zona pavimentata retrostante la cucina, ove il pentolame veniva sottoposto a pulizia grossolana tramite pompa elettrica, apportando grassi e residui organici nella caditoia delle acque chiare. Nella cisterna interrata delle acque piovane era presente sostanza grassa affiorante del tutto simile a quella rinvenuta nel fossato. Su tali basi il provvedimento ha coerentemente attribuito la responsabilità solidale al proprietario, quale amministratore della società, e alla società che gestisce l’esercizio. L’istruttoria e la motivazione non risultano inficiate dai vizi dedotti; il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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