Diffida del vicino e poteri repressivi degli abusi edilizi legittimazione e motivazione (Cons. Stato n. 1728 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che denuncia la realizzazione di opere edilizie difformi dal titolo e sollecita l’esercizio dei poteri di controllo e repressivi previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 è titolare di una posizione legittimante alla diffida, a tutela dell’ordinato assetto del territorio, non potendosi qualificare la sua istanza come richiesta di esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19 l. n. 241/1990. Il provvedimento con cui l’Amministrazione disattende la diffida è affetto da difetto di motivazione ove si limiti ad affermare, in modo assertorio, l’insussistenza di irregolarità edilizie, senza esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della valutazione, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. L’obbligo di motivazione risponde al dovere di trasparenza e di intellegibilità dell’agire amministrativo ed è corollario dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., oltre che del diritto di difesa.

Il Fatto

Un privato ha impugnato davanti al TAR Basilicata il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a una controinteressata per la realizzazione di una tettoia in legno. Con sentenza il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’atto. Successivamente il ricorrente diffidava il Comune a svolgere un accertamento tecnico volto alla verifica delle opere realizzate; il Comune disattendeva la diffida con una nota che il ricorrente impugnava davanti al medesimo TAR.

Il TAR accoglieva il ricorso e annullava la nota comunale. Il Comune proponeva appello, deducendo la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e l’insussistenza del difetto di motivazione accertato in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che la diffida non riguardasse pretese difformità tra i lavori eseguiti e il titolo edilizio, ma profili di contrasto tra il titolo e la disciplina urbanistica vigente, con conseguente carenza di legittimazione attiva. L’assunto è ritenuto infondato.

Dalla lettura del ricorso introduttivo emerge che il ricorrente si è doluto della realizzazione di abusi edilizi divergenti da quanto risultante nella SCIA e quindi non assistiti da alcun titolo, sollecitando non già l’esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19 l. n. 241/1990, quanto l’attivazione dei poteri di controllo e repressivi previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la piena legittimazione alla diffida, avendo il ricorrente sollecitato l’adozione di poteri repressivi espressamente previsti dalla legge a tutela dell’ordinato assetto del territorio.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ricostruisce l’obbligo di motivazione. Ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 ogni provvedimento è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della decisione. Le esigenze di trasparenza, democraticità e verificabilità dell’attività amministrativa sono corollari dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e del diritto di difesa, espressione del giusto processo. L’obbligo presenta un nucleo irriducibile: l’Amministrazione deve esternare, sia pur succintamente, le ragioni della propria determinazione.

Richiamata la giurisprudenza secondo cui il difetto di motivazione sussiste quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’Autorità emanante, il Collegio osserva che nella specie il Comune si è limitato ad affermare l’insussistenza di alcun tipo di “irregolarità edilizia”, senza evidenziare le ragioni di tale valutazione. La motivazione è pertanto del tutto assertoria, e la sentenza di primo grado, che aveva stigmatizzato l’assenza di qualsivoglia percorso motivazionale, è immune da censure.

L’appello è quindi rigettato, con riedizione del potere da parte dell’Amministrazione. Gli ulteriori motivi articolati in primo grado e assorbiti non possono essere esaminati, stante il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’appellato e dell’erede, mentre sono compensate nei confronti dell’ulteriore appellata. È disposto lo stralcio degli atti depositati da una società estranea al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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