Mobilità pubblica e inquadramento ANAC: anzianità e professionalità nel giudicato (Cons. Stato n. 1727 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha dichiarato il diritto del personale transitato per mobilità pubblica al corretto inquadramento, l’amministrazione non può limitarsi a valorizzare la sola anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza. Il giudicato impone di considerare anche il grado di professionalità acquisito, quale dato qualitativo e complementare rispetto a quello quantitativo dell’anzianità. È pertanto parzialmente nullo, per violazione del giudicato, il provvedimento di esecuzione che riconosca livelli stipendiali solo in base agli anni di servizio, senza valutare complessità delle funzioni, affinità con le attribuzioni dell’autorità, autonomia, responsabilità e titoli formativi. La penalità di mora può essere negata quando la complessità della fattispecie ricostruttiva giustifichi l’ulteriore attività amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il personale transitato in ANAC mediante mobilità da altre amministrazioni pubbliche, inquadrato al livello più basso della carriera operativa. Gli interessati impugnavano l’inquadramento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso; il Cons. Stato, Sez. V, n. 6605/2025 accoglieva l’appello, affermando che al personale transitato non può essere assegnato il livello più basso riservato ai nuovi assunti, ma un livello adeguato all’anzianità e alla professionalità maturate.
In asserita esecuzione, l’ANAC riconosceva con provvedimento del 21 ottobre 2025 il nono livello, applicando il criterio di un livello per ogni quinquennio di servizio, fino a un massimo di quattro livelli. La ricorrente proponeva motivi aggiunti in ottemperanza, deducendo l’insufficienza del riconoscimento, basato sulla sola anzianità e non sulla professionalità acquisita, e chiedendo la nullità del provvedimento, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che esso è diretto a evidenziare la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6605/2025, soprattutto nella parte relativa al mancato riconoscimento della professionalità acquisita.
Quanto al primo profilo, il Consiglio ritiene non invocabile il meccanismo dell’Allegato 3 del regolamento ANAC, che opera una parametrazione economica tra livelli del comparto PCM e livelli AGCM. Tale meccanismo riguarda la diversa situazione degli impiegati già in servizio presso l’autorità alla data del 2019, in occasione del traghettamento nel comparto delle autorità indipendenti, e costituisce un unicum non estensibile ai dipendenti transitati successivamente per mobilità. Estenderlo creerebbe una disparità di trattamento in danno dei dipendenti storici, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Il Collegio esclude poi che il richiamo alla delibera ANAC n. 465/2022 imponga l’applicazione integrale dell’intera disciplina interna. La delibera è stata assunta a mero parametro di riferimento, nell’esercizio di un potere organizzativo discrezionale non altrimenti contestato in punto di manifesta irragionevolezza.
È invece fondato il profilo relativo alla mancata considerazione della professionalità acquisita. La sentenza n. 6605/2025 esige una personalizzazione dell’inquadramento e la valorizzazione, accanto all’anzianità, del dato qualitativo della professionalità. Il provvedimento del 21 ottobre 2025, dopo avere enunciato l’esigenza, ha in concreto tenuto conto della sola anzianità, mediante criteri automatici fondati sugli anni di servizio.
Ne consegue la nullità parziale del provvedimento e l’obbligo di riedizione del potere di inquadramento, valutando complessità delle funzioni, affinità con le attribuzioni di ANAC, autonomia, responsabilità e titoli formativi, con eventuale riconoscimento di ulteriori livelli stipendiali. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni, con nomina sin d’ora dell’IGOP del Ministero dell’economia e delle finanze quale commissario ad acta. La penalità di mora è respinta per la complessità della fattispecie ricostruttiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.