L’amministrazione deve eseguire la sentenza di rigetto immediatamente esecutiva senza attendere l’appello (TAR Lazio n. 10145 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, l’ammissione con riserva disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare ha natura intrinsecamente provvisoria e non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché è subordinata alla verifica della definitiva fondatezza delle ragioni del candidato. La sentenza di rigetto, essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 112, comma 1, cod. proc. amm., obbliga l’Amministrazione a provvedere alla sua esecuzione senza attendere l’esito dell’appello, atteso che gli effetti dell’ammissione cautelare restano assorbiti nella pronuncia di merito che abbia negato la fondatezza della pretesa. Ne consegue la legittimità del provvedimento di esclusione dal corso formativo e di proscioglimento dalla ferma adottato in executivis, quand’anche il candidato abbia già frequentato il corso e non vi sia un reale nocumento per i controinteressati.
Il Fatto
Un aspirante allievo Carabiniere, giudicato inidoneo per gracilità costituzionale con IMC inferiore alla soglia minima, impugnava l’esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi in ferma quadriennale. Con ordinanza cautelare, il TAR disponeva una verificazione e, all’esito positivo, ammetteva con riserva il candidato alla prosecuzione dell’iter concorsuale, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, incombente non adempiuto dal ricorrente.
Con sentenza del 26 ottobre 2023, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e improcedibile il ricorso introduttivo; la sentenza veniva appellata. L’Amministrazione, senza attendere l’esito del giudizio di secondo grado, adottava il provvedimento di esclusione dal corso e di proscioglimento dalla ferma contratta. Il candidato insorgeva avverso tale atto, deducendone l’illegittimità derivata e lamentando che l’Amministrazione avesse realizzato un assetto definitivo della vicenda prima della decisione d’appello, proponendo altresì domanda risarcitoria, poi rinunciata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, muovendo dal carattere immediatamente esecutivo della sentenza di primo grado. In forza dell’art. 112, comma 1, cod. proc. amm., l’Amministrazione non solo poteva, ma doveva dare esecuzione alla pronuncia di rigetto, senza necessità di attendere l’esito dell’appello. L’eventuale conferma in secondo grado della sentenza, intervenuta con decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello, rende comunque definitivamente stabile l’assetto così realizzato.
Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe potuto, con autonoma valutazione, stabilizzare gli effetti dell’ordinanza cautelare, il Collegio osserva che le relative doglianze non erano state prospettate in sede di ricorso introduttivo e che, comunque, non sussisteva alcun obbligo di legge in tal senso. Al contrario, a fronte di una sentenza di segno opposto e immediatamente esecutiva, l’Amministrazione non poteva che procedere all’esclusione, non essendo configurabile alcun margine di discrezionalità.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ammissione con riserva, anche quando il candidato abbia superato le prove e risulti vincitore, non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, essendo finalizzata a impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione. Gli effetti favorevoli conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, unica idonea a rimuovere l’atto di esclusione. La natura provvisoria dei provvedimenti cautelari comporta il loro necessario assorbimento nella pronuncia di merito che, a cognizione piena, abbia negato la fondatezza della pretesa: lo scioglimento positivo della riserva non si è verificato, essendo la pretesa rimasta definitivamente soccombente.
Nota della Redazione
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