Dimensionamento scolastico e criteri di accorpamento nella delibera regionale (TAR Campania n. 2795 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Regione che adotta le linee guida per il dimensionamento della rete scolastica si vincola al rispetto dei criteri in esse stabiliti. È illegittima, per violazione dell’atto di auto-vincolo, la delibera che, nell’accorpare due istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni diversi, individui come sede centrale l’istituto con il minor numero di alunni. Nel computo degli studenti rileva l’istituzione scolastica nella sua complessità, e non le singole sedi in cui essa si articola, senza possibilità di computo disomogeneo tra gli istituti. La norma statale sul dimensionamento, nel salvaguardare le specificità delle scuole situate nei comuni montani, ne riconosce l’autonomia in deroga al criterio numerico.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, ente montano della Provincia di Salerno, ospita un unico istituto comprensivo classificato come autonomo. Con la delibera di Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024, adottata per l’anno scolastico 2025/2026, la Regione ha confermato l’accorpamento di tale istituto a quello di altro Comune, con sede centrale presso quest’ultimo.
L’accorpamento era già stato disposto per l’anno scolastico precedente e annullato dal TAR con la sentenza n. 4558 del 5 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5511/2025. Il Comune ha quindi impugnato la nuova delibera, deducendo la violazione delle linee guida regionali e dei vizi derivati dalla caducazione del presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso incentrandolo sul secondo motivo, là dove denuncia la violazione delle linee guida regionali per vizî derivati. Il punto 4.2 delle linee guida stabilisce che, in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a Comuni diversi, la sede centrale va individuata presso la scuola con il numero più alto di allievi.
Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5511/2025, ha acclarato che al momento dell’accorpamento l’istituto del Comune ricorrente contava un numero di alunni superiore a quello dell’istituto accorpante. La Regione, pertanto, in forza del proprio atto di auto-vincolo, avrebbe dovuto accorpare l’istituto minore a quello maggiore, e non il contrario.
Il Collegio condivide il criterio del computo unitario. Il numero degli studenti va riferito all’istituzione scolastica nella sua complessità, non alle singole sedi. La Regione aveva invece scorporato gli studenti delle sedi del medesimo istituto, applicando poi un criterio disomogeneo all’istituto accorpante.
Quanto alla disciplina statale, l’art. 19, comma quinto-quinquies, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, unito al d.m. n. 127/2023, salvaguarda la specificità delle istituzioni situate nei comuni montani, riconoscendone l’autonomia in deroga al parametro numerico ordinario. L’istituto del Comune ricorrente, con oltre 400 alunni, è dunque autonomo per effetto di legge.
La portata dirimente di tale censura consente di accogliere il ricorso con assorbimento delle residue doglianze, in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale. La delibera regionale n. 753 del 21.12.2024 è pertanto annullata, nei sensi conformativi di cui in motivazione, con condanna della sola Regione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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