Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 68 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del silenzio inadempimento la mancata pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, quando sia stata presentata formale istanza e sia decorso il termine di legge senza alcun provvedimento. Ai fini dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che alla presentazione della domanda segua la scadenza del relativo termine. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per la conclusione del procedimento non supera i quattro mesi, sommandosi i trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento di riconoscimento. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza, imponendo il rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 11 maggio 2024, domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione si pronunciasse, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per la condanna a provvedere.
Il ricorrente ha dedotto l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico in assenza del riconoscimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo integrato l’obbligo di provvedere. Sul piano processuale ha osservato che tale obbligo presuppone la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano presenti, poiché a fronte della domanda del 11 maggio 2024 il Ministero non si era ancora pronunciato.
La violazione riguarda sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, di tale decreto prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie. Da ciò il Collegio ha tratto la conclusione che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni.
Dagli atti di causa è risultata l’inerzia del Ministero rispetto all’obbligo di provvedere, con perfezionamento dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, anche in ragione dell’assenza di richieste di integrazione della domanda. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per il caso di persistente inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’esecuzione, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e a quelli enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.