Astreintes e commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3085 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta docente, l’amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento va condannata a dare completa esecuzione al titolo per la sola sorte capitale, con assegnazione di un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta. La richiesta di astreintes, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta commisurando la penalità agli interessi legali sulla somma dovuta e facendola decorrere dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dal ritardo già maturato.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 29.11.2024 che dichiara il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2022-2023, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, e condanna il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione professionale.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 09.04.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti che comportano obbligo di pagamento di somme. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale, la nomina di un commissario e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il thema decidendum resta dunque circoscritto all’accertamento dell’inottemperanza e all’individuazione dei rimedi esecutivi.
L’amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sola sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il riferimento esclusivo al capitale delimita l’oggetto del comando, escludendo dal perimetro esecutivo ogni voce ulteriore non espressamente indicata nel titolo.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o un dirigente o funzionario delegato, incaricato di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata, per espressa previsione normativa, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La Corte non liquida quindi una somma automatica collegata al pregresso ritardo, ma ancora la misura alla futura violazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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