Dimensionamento scolastico PNRR: inammissibile il ricorso del Comune contro i decreti commissariali (TAR Umbria n. 247 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, quale ente esponenziale della collettività insediata sul territorio, è legittimato a impugnare i provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica regionale che incidono sulla propria sfera, ma non gli atti con cui si esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.l. n. 77 del 2021, la cui impugnazione spetta al soggetto sostituito. Il ricorso proposto avverso i decreti commissariali è inammissibile per carenza di interesse quando le censure contestino scelte già compiute dalla Regione con una delibera assembleare non impugnata, poiché l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, rivivendo l’assetto definito in sede regionale. I provvedimenti commissariali conservano autonomia rispetto alle pregresse deliberazioni regionali e non integrano un atto di secondo grado.
Il Fatto
La controversia riguarda il dimensionamento scolastico della Regione Umbria per l’anno scolastico 2026/2027, attuativo della riforma PNRR e del contingente organico di dirigenti scolastici e DSGA fissato dai decreti interministeriali. La Regione, con la delibera assembleare n. 74 del 30 ottobre 2025, aveva individuato 132 autonomie, superiori alle 130 assegnate; con la successiva delibera n. 86 dell’11 dicembre 2025 aveva integrato la programmazione includendo i dimensionamenti nei Comuni di Terni e di Gubbio, sospendendone tuttavia l’efficacia fino alla decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 12 gennaio 2026, ha attivato il potere sostitutivo e nominato un Commissario, che con decreto n. 60 del 27 gennaio 2026 ha adottato il piano di dimensionamento nel rispetto del contingente, confermando tre dimensionamenti e sostituendo quello di Terni con uno nel Comune di Città di Castello. Il Comune di Gubbio ha impugnato i decreti commissariali e gli atti presupposti, articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’intervento ad adiuvandum del sindacato, dichiarandolo parzialmente inammissibile nella parte in cui propone un autonomo motivo sul difetto di consultazione. L’interventore adesivo dipendente non può introdurre domande nuove né ampliare il thema decidendum, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel merito delle eccezioni in rito, il TAR riconosce la legittimazione attiva del Comune a impugnare i provvedimenti di dimensionamento incidenti sul proprio territorio, in quanto ente esponenziale preposto alla tutela degli interessi della comunità e alla salvaguardia della qualità del servizio scolastico. Detta legittimazione, però, non si estende agli atti che hanno attivato il potere sostitutivo e disposto la nomina del Commissario: per contestarne i presupposti è legittimato esclusivamente il soggetto sostituito, cioè la Regione.
Il Collegio accoglie poi l’eccezione di carenza di interesse. Le censure del Comune contestano scelte già compiute in sede regionale con la delibera n. 86 del 2025, confermate dal provvedimento commissariale e attuate dal successivo decreto. In caso di annullamento, l’assetto della rete scolastica non potrebbe che essere quello definito dall’Assemblea legislativa regionale, senza alcuna utilitas per il ricorrente.
Non convincono le deduzioni difensive che, da un lato, qualificano la delibera regionale come superata e, dall’altro, sostengono un legame inscindibile tra delibera e decreti commissariali. Il TAR afferma l’autonomia dei provvedimenti commissariali rispetto alle pregresse deliberazioni regionali, pur adottati tenendone conto, ed esclude la configurabilità di un atto di secondo grado.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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