Dimensionamento scolastico, illegittima la sospensione del recupero delle autonomie (TAR Umbria n. 248 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dimensionamento scolastico, la Regione è tenuta ad adeguare il numero delle autonomie al contingente organico di DS e DSGA fissato dal decreto interministeriale entro il termine perentorio stabilito dall’art. 19, comma 5 quater, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con legge n. 111 del 2011). È illegittima, per violazione di legge e difetto di motivazione, la delibera regionale che, pur individuando i dimensionamenti necessari al raggiungimento del parametro assegnato, ne sospenda gli effetti fino all’esito del ricorso straordinario proposto dalla stessa Regione avverso il decreto interministeriale. La sospensione non è giustificabile ai sensi dell’art. 21 quater, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, istituto incompatibile con una procedura speciale ispirata al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e caratterizzata da tempistiche obbligate, non prorogabili oltre il differimento massimo di trenta giorni previsto dalla norma primaria.
Il Fatto
La controversia riguarda il dimensionamento scolastico della Regione Umbria per l’anno scolastico 2026/2027, ossia l’adeguamento delle autonomie scolastiche al contingente di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuito in attuazione della riforma 1.3 del PNRR. Il decreto interministeriale n. 124 del 2025 aveva fissato per la Regione un contingente di 130 autonomie.
Con D.C.R. n. 74 del 30 ottobre 2025 la Regione aveva invece confermato 132 autonomie. Con successiva D.C.R. n. 86 dell’11 dicembre 2025, la Regione ha approvato i due ulteriori dimensionamenti necessari a raggiungere le 130 sedi, ma ha sospeso l’efficacia di tale integrazione fino al pronunciamento del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario dalla stessa proposto contro il decreto ministeriale. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impugnato entrambe le delibere, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la determinazione delle autonomie contenuta nella prima delibera risulta superata dalla D.C.R. n. 86 del 2025, che integrandola ha fatto venire meno il motivo di illegittimità. L’interesse si è quindi concentrato sui motivi aggiunti.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il tenore dell’art. 19, comma 5 quater, del d.l. n. 98 del 2011, che impone alle Regioni di provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro un termine perentorio e nei limiti del contingente annuale fissato dal decreto ministeriale. La Regione Umbria era dunque tenuta ad adeguare il numero delle autonomie al parametro delle 130 unità, senza poterlo eccedere.
La difesa regionale ha invocato l’art. 21 quater, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che consente all’organo emanante di sospendere l’efficacia del provvedimento per gravi ragioni. Il Collegio ha respinto tale ricostruzione: la delibera non richiama l’istituto né esplicita il termine della sospensione, e comunque il ricorso a quel potere è incompatibile con una procedura speciale ispirata al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e cadenzata su tempi obbligati.
Il Tribunale ha richiamato la Corte costituzionale n. 223 del 2023, secondo cui la definizione del contingente organico è un adempimento indefettibilmente cadenzato, funzionale all’avvio di ogni anno scolastico, e ha citato Cons. Stato, sez. VII, n. 2007 del 2026, per cui l’inadempimento rileva rispetto all’obbligo di dimensionamento pro quota e non alla mera adozione formale di una delibera.
Ne è derivata la fondatezza delle censure: la sospensione ha mantenuto in essere le due autonomie eccedenti oltre il termine imposto, inverando la violazione di legge contestata dal Ministero. Accogliendo in parte i motivi aggiunti, il Collegio ha annullato in parte qua la D.C.R. n. 86 dell’11 dicembre 2025, nella parte in cui sospende l’efficacia dei due dimensionamenti fino alla decisione del ricorso straordinario. Spese compensate.
Nota della Redazione
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