Annullamento d’ufficio della SCIA edilizia oltre il termine: serve interesse pubblico concreto (TAR Campania n. 1364 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990, la mera contrarietà dell’intervento oggetto di SCIA edilizia alla disciplina urbanistico-edilizia non costituisce ragione sufficiente per l’esercizio dei poteri inibitori. L’amministrazione che intenda annullare d’ufficio la segnalazione deve individuare un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e dare conto, sia pure sinteticamente, della comparazione con gli interessi del destinatario. In difetto, il provvedimento di annullamento d’ufficio è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, azienda sanitaria proprietaria di un immobile sito nel territorio comunale, ha presentato una SCIA per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di una clinica veterinaria, comprensiva di interventi locali strutturali. A seguito di una prima sospensione dei lavori disposta dalla polizia municipale per asserita mancanza di legittimità urbanistica, il tecnico incaricato ha trasmesso una relazione di conformità urbanistica e ha poi presentato istanza di accesso agli atti.

Con nota dell’anno successivo il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della SCIA, quindi ha adottato il provvedimento impugnato, con cui ha disposto l’annullamento in autotutela e ha proposto l’indizione di una conferenza dei servizi. La ricorrente ha impugnato l’atto deducendo la violazione dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione sull’interesse pubblico e mancata comparazione degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, richiamando il testo dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Decorso il termine di legge, la contrarietà dell’intervento al d.P.R. n. 380/2001 non basta più a giustificare l’esercizio dei poteri inibitori: occorre l’individuazione di un interesse pubblico precipuo e una comparazione espressa degli interessi coinvolti.

Il Comune è intervenuto a distanza di quasi un anno per porre nel nulla gli effetti della SCIA, allegando esigenze di tutela del corretto sviluppo urbanistico e il rispetto dell’art. 97 della Costituzione. Secondo il Tribunale, tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sull’intento di ripristinare la legittimità asseritamente violata.

I presupposti dell’annullamento d’ufficio sono l’originaria illegittimità del provvedimento, l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, tenuto conto delle posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari, e la comparazione degli interessi. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, n. 2905/2023, Cons. Stato, sez. V, n. 604/2019 e Cons. Stato, sez. VI, n. 744 del 31 gennaio 2025, ribadendo che l’apprezzamento del presupposto non può risolversi nella tautologica ripetizione delle esigenze di tutela sottese alla norma violata.

Nel caso di specie l’amministrazione non ha esplicitato in modo compiuto le ragioni di interesse pubblico, diverse dal mero ripristino della legalità, né ha ponderato l’interesse del destinatario, che eroga un servizio di pubblica utilità. Quanto alle illegittimità urbanistiche contestate, il Collegio osserva che il trasferimento del bene è avvenuto in forza dell’art. 26 della legge regionale n. 32/1994 e che la destinazione sanitaria risulta coerente con la classificazione dei beni ivi prevista. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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