Occupazione suolo pubblico vietata sulle strade di viabilità principale (Cons. Stato n. 6689 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel PGTU-Regolamento viario costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’ente locale, esercitata ai sensi dell’art. 36 cod. strada, e non è sindacabile nel merito se non per macroscopici errori o palesi irragionevolezze. L’inclusione di una via nella viabilità principale, anche mediante i sottotipi intermedi previsti dal piano, non integra di per sé vizio istruttorio, né contrasta con le direttive ministeriali sui PUT del 1995. Sulle strade di viabilità principale l’art. 20, comma 3, cod. strada consente l’occupazione commerciale con dehors e tavolini solo sui marciapiedi, con conseguente divieto di occupazione della sede stradale.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ha presentato, nell’aprile 2021, istanza di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in regime emergenziale Covid-19, per circa cinquanta metri quadri su carreggiata con pedana, in una via romana classificata dal PGTU come viabilità principale.

Dopo due preavvisi di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990, il Municipio ha respinto l’istanza. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza breve, ravvisando un vizio istruttorio nella classificazione della strada. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta approvazione di un nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. La soccombenza in primo grado e l’assenza di una dichiarazione di sopravvenuto disinteresse escludono l’acquiescenza alla sentenza. Il giudizio amministrativo va scrutinato secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento.

Nel merito, la Corte riforma la decisione di primo grado. Il riferimento del PGTU alla “semplicità di individuazione” rispetto al d.m. 5 novembre 2001 non è una scelta istruttoria sommaria, ma una mera semplificazione terminologica nella denominazione delle reti stradali. I due atti operano su piani distinti: il PGTU attua l’art. 36 cod. strada e reca la classifica funzionale delle strade; il d.m. del 2001 detta le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, ai sensi dell’art. 13 cod. strada.

L’assimilazione nella viabilità principale di strade di categorie diverse, comprese le “strade interzonali” quale la via interessata, non integra di per sé irragionevolezza o carenza istruttoria. Il PGTU, in coerenza con le direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995, definisce la rete principale come l’insieme delle strade non a carattere locale. I sottotipi intermedi mantengono le stesse funzioni dei tipi originari di appartenenza, pur a un livello di servizio più modesto.

La Corte sottolinea che la regolamentazione delle strade interzonali risponde a plurime finalità del piano e si differenzia nettamente da quella delle strade locali. Non emergono ragioni per ritenere la via concreta incompatibile con la nozione di viabilità principale, alla luce dei margini di apprezzamento tecnico-discrezionale rimessi all’amministrazione. L’appello è quindi accolto, con rigetto del ricorso di primo grado e integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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