Permesso di soggiorno: irricevibilità dell’istanza senza visto di ingresso (TAR Lombardia n. 941 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la declaratoria di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da chi non ha tempestivamente chiesto il rinnovo o la conversione del titolo precedentemente posseduto, ormai scaduto da lungo tempo. L’istanza deve essere sostenuta dal visto di ingresso previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e deve essere corredata dagli elementi attestanti la sussistenza dei presupposti normativi, quali il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità e la dimostrazione dei mezzi economici in capo al datore di lavoro. La valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine all’assenza dei presupposti normativi, ai sensi degli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 286/1998, non appare manifestamente infondata in sede di giudizio cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui la Questura di Como aveva dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 7 febbraio 2026 tramite kit postale. L’Amministrazione aveva ritenuto l’assenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, ha valutato che il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, rilasciato dalla Questura, era scaduto il 1° giugno 2023, senza che l’interessato ne avesse chiesto tempestivamente il rinnovo o la conversione.
Con successivo provvedimento del 14 maggio 2025, la Questura aveva rigettato l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo; tale provvedimento non era stato impugnato dall’interessato. L’istanza presentata in data 7 febbraio 2026, inoltre, non risultava sostenuta dal necessario visto di ingresso richiesto dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 per l’ingresso per lavoro subordinato.
Il Collegio ha evidenziato, altresì, che l’istanza non allegava il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità, né la dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici in capo al dichiarato datore di lavoro. Elementi, questi, necessari a comprovare i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Alla luce di tali carenze, il Tribunale ha ritenuto che correttamente la Questura avesse dichiarato l’istanza irricevibile, ai sensi degli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 286/1998, e ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase in considerazione della vicenda sostanziale.
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Nota della Redazione
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