Furto di energia elettrica mediante alterazione contatore è aggravato (Cass. pen. Sez. 5 n. 17737 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante alterazione del misuratore elettrico collegato alla rete di distribuzione integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen., poiché la rete di distribuzione fornisce un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, soddisfacendo un’oggettiva esigenza di rilevanza pubblica. L’alterazione della registrazione dei consumi non esclude la destinazione del bene-energia al pubblico servizio, che deve essere accertata in concreto con riferimento alla sua effettiva destinazione e non alla sua natura ontologica. Ne consegue che il reato, in presenza della contestata circostanza aggravante, resta procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 624, co. 3, cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod. pen., per mancanza della querela. All’imputato era contestato di essersi impossessato di energia elettrica della società erogatrice, alterando la registrazione del misuratore elettrico. Il giudice di merito, richiamando una risalente pronuncia di legittimità, escludeva la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., ritenendo che la condotta, esplicandosi su cosa concessa all’utente senza particolari limitazioni quantitative, non incidesse sulla destinazione dell’energia alla pubblica utilità. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi del Procuratore generale. In primo luogo, ha evidenziato che nessun problema si pone in punto di contestazione della circostanza aggravante, risultando questa formalmente contestata nel capo d’imputazione sia attraverso il richiamo esplicito della norma sia con l’indicazione del contenuto precettivo. In presenza di tale aggravante, il furto è procedibile d’ufficio anche dopo la riforma Cartabia, atteso che l’art. 624, co. 3, cod. pen. contempla tra le eccezioni alla regola della querela il caso del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio.
La Corte ha poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore integra il reato di furto e non quello di frode informatica, poiché la condotta è diretta all’impossessamento non consentito dell’energia non contabilizzata. Il punto decisivo della motivazione riguarda la verifica della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. Sul punto, la Corte ha affermato che l’energia elettrica è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, ma ha precisato che la destinazione non è ontologicamente caratterizzante il bene, richiedendo sempre una verifica in concreto sulla sua specifica destinazione.
Nel caso di specie, l’impossessamento è avvenuto mediante alterazione del misuratore elettrico collegato alla rete di distribuzione, la quale fornisce un servizio destinato a raggiungere un numero indeterminato di persone, soddisfacendo un’evidente esigenza di rilevanza pubblica. La Corte ha quindi ritenuto correttamente contestata ed erroneamente esclusa l’aggravante, valorizzando la giurisprudenza dominante che qualifica la rete di distribuzione come servizio pubblico.
Quanto alle conseguenze processuali, la Corte ha esaminato l’incidenza della legge n. 114/2024 (c.d. legge Nordio), che ha modificato l’art. 593, co. 2, cod. proc. pen., escludendo l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui il furto aggravato. Tale modifica, applicabile alla sentenza pronunciata il 03.10.2025, comporta che la sentenza di proscioglimento non potesse essere impugnata con il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. Tuttavia, è rimasto impregiudicato il potere del Procuratore generale di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile ai sensi dell’art. 608, co. 1, cod. proc. pen., potere esercitato nella specie e che ha condotto all’annullamento con rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero