Ottemperanza e cessazione materia del contendere: spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1599 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con verifica nel merito della pretesa e non mera valenza processuale. Ove il soddisfacimento non risulti pienamente comprovato, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, commisurato alla fondatezza dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Sicilia, Catania, Sez. V, aveva annullato il tacito diniego di accesso e ordinato al Comune di Modica di consentire l’accesso agli atti richiesti, con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio. Rilevata l’inerzia del Comune, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato.
Nelle more, con memoria depositata in data 21 maggio 2026, il ricorrente ha rappresentato che il Comune aveva consegnato copia dei documenti richiesti in data 13 maggio 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese e al contributo unificato. Il Comune di Modica e la parte privata intimata non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La prima presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale.
Tale esito, osserva il TAR, non ha valenza meramente processuale: contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della sua piena soddisfazione, e quindi si proietta al di fuori del processo in cui si è formata, a differenza della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno del principio il Tribunale richiama un orientamento consolidato, citando T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, n. 12 del 2026 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 23467 del 2025.
Nel caso concreto i presupposti della cessazione non sussistono: il soddisfacimento della pretesa ostensiva non risulta pienamente comprovato, essendo insufficiente la ricevuta a firma del ricorrente versata in atti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, potendo il Giudice amministrativo desumere da fatti o atti univoci, successivi alla domanda, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza dell’azione di ottemperanza, ponendole a carico del Comune di Modica, mentre le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili nei confronti della parte privata non costituita.
Nota della Redazione
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