Diniego delle attenuanti generiche e motivazione per elementi decisivi (Cass. pen. Sez. VII n. 28204 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, ed anche soltanto sulla base dei precedenti penali. Ne consegue che è inammissibile, perchè generico, il motivo di ricorso che riproponga la doglianza sul diniego già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29 gennaio 2026, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Monza di condanna in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di mesi sei di reclusione e euro mille di multa.
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto generico e comunque mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione.
Il giudice di appello aveva valorizzato plurimi elementi ostativi, quali in particolare i plurimi precedenti e l’assenza di positivi elementi di valutazione. Su questa base la Corte ha confermato la legittimità del diniego.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
La Corte richiama sul punto Sez. VII, Ord. n. 39396 del 27.05.2016, Sez. II n. 3896 del 20.01.2016, Sez. III n. 28535 del 19.03.2014 e Sez. II n. 2285 dell’11.10.2004. Ha inoltre ribadito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. I n. 39566 del 16.02.2017) ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017).
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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