Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 1487 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi specificamente con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. La rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non integra il vizio di legittimità di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la cui natura di sindacato sulla motivazione è rimasta immutata anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006. È altresì insindacabile in sede di legittimità la motivazione con cui il giudice di appello, senza vizi logici e coerentemente con le emergenze processuali, abbia negato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione.
Il Fatto
Con sentenza del 13 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di pagamento. La condanna è stata confermata in grado di appello, con conseguente ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi reputati infondati e, in realtà, non deducibili in sede di legittimità. Con riferimento alla prima censura, volta a contestare la responsabilità penale, la Corte ha ribadito come esuli dai poteri del giudice di legittimità la «rilettura» degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata, si è limitato a invocare una considerazione alternativa del compendio probatorio, operazione preclusa in cassazione.
La Corte ha precisato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, la natura del sindacato sui vizi di motivazione è rimasta immutata: non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutativa. In tal senso, sono state richiamate le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la successiva giurisprudenza di settore.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza di appello illustra adeguatamente le ragioni della negazione del beneficio, senza vizi logici e in modo coerente con le emergenze processuali. Tale valutazione, espressa dal giudice di merito, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, richiamandosi la giurisprudenza costante della Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.