Illegittimo il diniego di autorizzazione per impianto pubblicitario fondato su rinvio generico al P.G.I.P. senza preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 669 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari deve essere sorretto da una motivazione specifica e concreta, non potendo legittimamente fondarsi su un generico rinvio a norme di carattere regolamentare o pianificatorio, quale l’art. 1 del P.G.I.P., privo di alcuna indicazione sugli aspetti critici riscontrati in relazione all’istanza presentata. L’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di collegare il provvedimento negativo alle risultanze istruttorie, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. È, altresì, invalidante la violazione della garanzia partecipativa di cui all’art. 10-bis, legge n. 241/1990, atteso che la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza impedisce al privato di apportare un fattivo contributo dialettico, anche prospettando soluzioni alternative, e viola il principio di collaborazione tra amministrazione e cittadino.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria presentava al Comune istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto. L’amministrazione, con nota, rigettava la richiesta assumendo che l’impianto ricadrebbe su una particella intestata al demanio militare, in contrasto con l’art. 1, comma 2, del P.G.I.P. La società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, cui seguiva l’opposizione della controinteressata e la conseguente trasposizione in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’art. 1 del P.G.I.P., nel suo comma 3, enuncia le finalità del piano, mentre l’art. 18 disciplina la presentazione della domanda e la documentazione necessaria. Nel caso di specie, il diniego comunale si caratterizza per l’insufficienza motivazionale e per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Quanto al primo profilo, il generico riferimento alla norma del P.G.I.P. e alla prossimità del mezzo a una zona del demanio militare non consente di desumere gli specifici aspetti critici riscontrati, non potendo l’obbligo di cui all’art. 3, legge n. 241/1990 ritenersi soddisfatto da richiami a norme regolamentari aventi valenza di premessa generale di uno strumento pianificatorio. Sul piano partecipativo, il Collegio ha evidenziato che l’art. 10-bis impone all’amministrazione di comunicare tempestivamente i motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo. Nel caso esaminato, l’assenza del preavviso di rigetto ha impedito alla ricorrente di fornire un contributo dialettico, sia prospettando una localizzazione alternativa degli impianti sia evidenziando l’insufficienza delle ragioni del diniego, con conseguente violazione del principio di collaborazione. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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