Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 962 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza passata in giudicato vincola l’Amministrazione all’esatta esecuzione della prestazione in esso accertata. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: esso ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che la quantificazione operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. L’esatta misura di questi ultimi, in misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso, inoltre, il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.