Legittimità della valutazione artistica a maggioranza e per punteggi numerici nel FNSV (TAR Lazio n. 14240 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di valutazione della qualità artistica previsti dall’allegato B del d.m. n. 463/2024, articolati in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni, sono sufficientemente specifici e dettagliati da consentire la ricostruzione dell’iter logico-valutativo seguito dalla Commissione consultiva, purché i punteggi massimi siano predeterminati ex ante. La qualità artistica non costituisce un criterio, ma l’oggetto stesso della valutazione. Il giudizio delle Commissioni, espresso a maggioranza e mediante voto numerico, è legittimo e insindacabile nel merito salvo che ricorrano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Le valutazioni dei singoli commissari restano assorbite nella decisione collegiale, senza necessità di autonoma verbalizzazione dei dissensi.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della danza ha partecipato alla procedura per l’ammissione ai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentando domanda per l’ambito “Danza”, settore “Festival e Rassegne”, con riferimento alla manifestazione “Futuro Roma”. All’esito della valutazione della Commissione consultiva per la Danza, il progetto ha conseguito 9 punti su 35, inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 10 punti prevista dall’art. 5, comma 2, del d.m. n. 463/2024, ed è stato incluso tra le istanze non ammesse con decreto direttoriale. L’istanza di riesame è stata respinta dalla Commissione e confermata con successivo decreto. L’associazione ha impugnato gli atti del procedimento, deducendo la genericità dei criteri di valutazione, il difetto di motivazione del punteggio, l’illegittimità della votazione a maggioranza e la disparità di trattamento rispetto ad altri organismi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le censure relative all’adeguatezza dei criteri di valutazione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la griglia dell’allegato B del d.m. n. 463/2024 è “dettagliata e non generica”. La qualità artistica è declinata in obiettivi strategici, operativi e fenomeni, ciascuno con punteggio massimo predeterminato con decreto direttoriale, delineando un “albero strategico” che consente di risalire all’iter logico seguito. La natura comparativa del giudizio, assicurata dalla suddivisione in cluster omogenei e dal confronto tra progetti, è comprovata dai verbali che danno conto del dibattito collegiale. Il Collegio ha precisato che la qualità artistica non è un criterio ma l’oggetto della valutazione, articolato nei parametri della Tabella 30. Le dichiarazioni critiche di alcuni commissari, rese a conclusione della seduta, sono state ritenute mere opinioni personali su specifici giudizi e non contestazioni dei criteri ex ante.
Quanto alla votazione a maggioranza, il Collegio ha evidenziato che l’art. 3, comma 8, del d.m. 10 febbraio 2014 stabilisce che i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti, rendendo legittimo il meccanismo. La mancata verbalizzazione dei singoli voti non inficia la procedura, poiché gli apprezzamenti individuali sono assorbiti nella decisione collegiale finale, in assenza di disposizioni che impongano autonoma verbalizzazione. La censura di disparità di trattamento è stata infine dichiarata manifestamente infondata: le valutazioni della Commissione, di natura tecnico-discrezionale e comparativa, sono insindacabili salvo manifesta illogicità o travisamento, non ravvisabili nel caso concreto. Il diverso esito rispetto alla precedente tornata non assume rilievo, essendo naturale in procedure concorsuali periodiche.
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Nota della Redazione
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