Silenzio-assenso sull’istanza di installazione di stazione radio base 5G PNRR (TAR Lazio n. 349 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, la richiesta di integrazione documentale produce l’effetto sospensivo del termine per la formazione del silenzio-assenso solo se inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. La richiesta tardiva non è idonea a interrompere il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale l’istanza si intende accolta. L’amministrazione non può imporre oneri documentali ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall’allegato 12-bis e dal bando PNRR, né fondare il diniego su una valutazione localizzativa che la legge statale rimette alla posizione dei pixel indicati dal bando. Una volta perfezionatosi il silenzio-assenso, gli atti di diniego successivi sono inefficaci ai sensi dell’art. 49-ter del medesimo codice, salvo annullamento in autotutela del titolo formatosi.

Il Fatto

La ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche, si era aggiudicata in raggruppamento temporaneo un lotto della procedura selettiva indetta per la realizzazione di nuove stazioni radio base nell’ambito del Piano “Italia 5G”, finanziato con fondi PNRR. L’area interessata rientrava tra quelle a fallimento di mercato, con termine di completamento fissato al 30 giugno 2026.

L’8 luglio 2025 la società presentava al SUAP comunale l’istanza ex art. 44 CCE per realizzare una stazione radio base su area privata, corredata degli allegati di rito. Il Comune convocava tardivamente la conferenza di servizi, acquisiva i nullaosta di Arpa e della soprintendenza e, a fine agosto, formulava un preavviso di rigetto con contestuale richiesta di documentazione integrativa, seguito da una seconda comunicazione a settembre. Nonostante le osservazioni e le integrazioni della ricorrente, con determina dell’1 ottobre 2025 il Comune rigettava l’istanza. La società impugnava il diniego, chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente espunto dal compendio probatorio l’atto di costituzione del Comune e i documenti allegati, depositati in data 13 febbraio 2026, in accoglimento dell’eccezione di tardività. I termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e il deposito tardivo può essere autorizzato solo in presenza di comprovata estrema difficoltà, nella specie non allegata.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dell’art. 44 CCE, che scandisce termini stringenti: la richiesta di integrazione va formulata una sola volta entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza e solo in tal caso il termine riprende a decorrere dall’avvenuta integrazione. Nella fattispecie, il Comune ha richiesto integrazioni con il preavviso del 28 agosto 2025, a cinquantuno giorni dall’istanza, e con la seconda comunicazione del 9 settembre, a sessantatré giorni; il diniego è intervenuto a ottantacinque giorni. Su queste premesse, il silenzio-assenso si è formato non essendo stato adottato alcun diniego né un parere negativo di Arpa entro il 5 settembre.

La Corte ha qualificato come ultronee le richieste documentali del Comune, estranee all’allegato 12-bis CCE: studio di compatibilità idrogeologica, documentazione “pixel-based”, relazione sulle alternative localizzative, piano di sviluppo rete e piano di monitoraggio cumulativo. Il principio di tassatività degli oneri procedimentali esclude che l’amministrazione possa imporre adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria.

Quanto alla localizzazione, le aree a fallimento di mercato e i pixel di copertura costituiscono dati obiettivi cristallizzati nel bando, e l’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024 consente la collocazione degli impianti anche in deroga ai regolamenti comunali. Il PNRR costituisce dunque titolo prevalente rispetto alla pianificazione locale. La richiesta di un piano delle installazioni non può parimenti condizionare il rilascio dell’autorizzazione.

Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittimo il diniego nella parte relativa all’atto dell’Autorità di Bacino: la relazione di compatibilità idrogeologica presentata dalla ricorrente non ha evidenziato criticità e, in mancanza di un dissenso motivato, opera il silenzio-assenso di cui all’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica. Il ricorso è stato accolto, con accertamento del silenzio-assenso e declaratoria di inefficacia degli atti impugnati ex art. 49-ter CCE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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