Contributo costruzione prescrizione natura diritto soggettivo riqualificazione domanda (TAR Lombardia n. 5 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di determinazione e pagamento del contributo di costruzione concernono diritti soggettivi, investendo l’esistenza o l’entità di un’obbligazione legale. Esse non soggiacciono al regime di decadenza proprio del processo impugnatorio e possono essere proposte nel termine di prescrizione ordinaria indipendentemente dall’impugnazione degli atti comunali, che non hanno carattere autoritativo né natura tributaria. La domanda di annullamento degli atti va pertanto riqualificata in domanda di accertamento della non debenza degli importi. La rinuncia tacita alla prescrizione, ammessa dall’art. 2937, comma 3, cod. civ., richiede un comportamento dal quale emerga in modo inequivoco la volontà di non avvalersene: non la integrano la mera richiesta informativa di rateazione, né la richiesta di chiarimenti sull’entità della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Milano del 4 marzo 2022, con cui l’ente, in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela, ha rideterminato in 5.201,99 euro il debito per contributo di costruzione e gli ha contestualmente notificato il sollecito di pagamento. La pretesa trae origine da una Scia del 2004 relativa al recupero di un sottotetto, asseritamente alienato nel 2006.

Il Comune ha fondato la richiesta su una ingiunzione di pagamento del 2019, dopo che quella del 2012 non aveva raggiunto il destinatario. L’ente ha respinto la richiesta di annullamento, sostenendo che il ricorrente avesse riconosciuto il debito con le comunicazioni del gennaio e del marzo 2022. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lombardia dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo, incentrato sull’eccezione di prescrizione, e lo ritiene assorbente. Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 1, commi 537-544, legge n. 228/2012, non viene esaminato in ragione della piena satisfattività del secondo.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della controversia. Il TAR afferma che la domanda relativa al contributo di costruzione non soggiacce al termine decadenziale di 60 giorni. Gli atti emessi in materia dal Comune non hanno carattere autoritativo e l’obbligazione non ha natura tributaria. Ne deriva che la domanda di annullamento va riqualificata come domanda di accertamento della non debenza degli importi. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania n. 2752 del 1 luglio 2020 e TAR Lombardia n. 4079 del 10 dicembre 2025.

Quanto alla decorrenza, è pacifico tra le parti che il termine decennale decorra dal 2004, anno di conclusione del procedimento abilitativo. È parimenti pacifico che la prima ingiunzione, quella del 2012, non abbia raggiunto il destinatario: era stata inviata a un indirizzo non corrispondente alla residenza. Lo stesso Comune ha riconosciuto l’irregolarità della notifica nella nota del 4 marzo 2022.

Il nucleo argomentativo decisivo è l’esame della dedotta rinuncia tacita alla prescrizione. Il Comune vi ravvisava un riconoscimento del debito nelle comunicazioni del 2022. Il TAR esclude questa lettura. L’email del 27 gennaio 2022 conteneva anzitutto la richiesta di annullamento integrale e una domanda subordinata, formulata con la clausola “se esiste”. La richiesta di rateizzazione del 4 marzo 2022 era una mera richiesta informativa e non risulta che sia stata formalizzata.

Il Collegio richiama l’art. 2937 cod. civ.: la rinuncia è ammessa solo quando la prescrizione è compiuta e può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersene. Richiama l’art. 2944 cod. civ. quanto all’effetto interruttivo del riconoscimento. La giurisprudenza citata (Cass. civ. n. 14909 del 2002, Cass. civ. n. 8217 del 2007) esclude che integrino rinuncia il contegno inerte o la richiesta di informazioni sull’entità delle pretese. Il ricorso è quindi accolto e il debito è dichiarato prescritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2937 c.c.

Tutte le 30 sentenze sull'art. 2937 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *