Improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 404 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare dal 2014 di un impianto di distribuzione di carburanti, acquisito per cessione di ramo d’azienda. L’impianto era detenuto in godimento da altra società, sublocataria, che nel gennaio 2023 ha chiesto al Comune l’Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura. Il Comune ha dapprima negato il rilascio dell’AUA, rilevando la mancanza della documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia e l’assenza dell’agibilità. All’esito di un sopralluogo congiunto con l’A.R.P.A.C., l’amministrazione ha accertato lo svolgimento dell’attività senza titolo abilitativo e ha ordinato la cessazione dell’attività e il ripristino dell’area.

La società titolare ha impugnato l’ordinanza di chiusura, il diniego di AUA e gli atti connessi, deducendo difetto di istruttoria, violazione del legittimo affidamento, carenza dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità. All’esito di una misura cautelare parzialmente favorevole e di un rinvio, all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. Il thema decidendum non investe più il merito dei provvedimenti impugnati, ma unicamente l’effetto della rinuncia all’interesse alla decisione.

Il Tribunale richiama il principio per cui, nel processo amministrativo, parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. In tale arco temporale essa può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Da ciò discende un limite ai poteri del giudice: questi non può decidere la controversia nel merito, non ha il potere di procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unica pronuncia possibile è quella conforme alla dichiarazione resa.

Il Collegio conforta tale ricostruzione con il richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024, secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Pertanto i ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione in rito del giudizio e della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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