Il diniego di cittadinanza per condanne altrui richiede approfondimento istruttorio (TAR Lazio n. 8191 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, l. n. 91/1992 costituisce esercizio di potere amplissimo e discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo estrinseco e formale: verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della congruità della motivazione. Il diniego fondato su una segnalazione di condanna penalmente rilevante, senza che l’amministrazione abbia approfondito le puntuali contestazioni del richiedente circa la riferibilità del fatto alla sua persona, è viziato da difetto di motivazione e va annullato, con obbligo di riesame e rinnovazione dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza decennale ininterrotta sul territorio dello Stato. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza sulla base di una condanna per falsità materiale in autorizzazioni amministrative emersa dalla segnalazione ricevuta. Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendone l’illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione, assumendo il ricorrente di non aver mai riportato la condanna contestata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ripercorre gli approdi giurisprudenziali in materia, ormai granitici, secondo cui la naturalizzazione presuppone un giudizio prognostico circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, basato su un complesso di circostanze quali l’assenza di precedenti penali, la sufficienza dei redditi e una condotta di vita espressiva di integrazione sociale. L’interesse pubblico sotteso al conferimento dello status civitatis impone che il provvedimento rappresenti il suggello giuridico di un percorso di integrazione già compiuto nei fatti.
Il sindacato del giudice amministrativo su tale potere amplamente discrezionale non può sconfinare nel merito, ma si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza istruttoria, dell’illogicità e dell’irragionevolezza della scelta, nonché del difetto di motivazione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ritiene l’operato dell’Amministrazione non immune dai vizi dedotti. Il giudizio di mancata integrazione era stato formulato sulla base di una segnalazione di condotta penalmente rilevante, senza che fossero stati effettuati i necessari approfondimenti alla luce delle puntuali osservazioni del ricorrente, il quale aveva evidenziato la sua presenza all’aeroporto di Malpensa nel giorno in cui il reato sarebbe stato commesso in altra città, e la circostanza che le relazioni di Prefettura e Questura riguardassero un soggetto diverso, legittimando l’ipotesi di sostituzione di identità o contraffazione documentale.
Alla luce delle circostanze fattuali allora note, il provvedimento impugnato è annullato per difetto di motivazione, con obbligo di riesame da parte dell’amministrazione. Le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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