Limiti dei conteggi del creditore nell’ottemperanza al giudicato pecuniario (TAR Lombardia n. 3101 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo. La esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento degli enti pubblici decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e costituisce il presupposto temporale dell’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente, a titolo di retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.3.2001, la somma complessiva di euro 1.827,48, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 22.12.2023.

Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma portata dal titolo e degli interessi, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Collegio ribadisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, in particolare dagli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Tribunale rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, ferma la non vincolatività dei conteggi del creditore. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori maturati e gli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento, secondo il richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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