Comunicazione sindacale tardiva non ostativa alla CIGO se raggiunto lo scopo dell’informazione (TAR Lazio n. 14142 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione alle rappresentanze sindacali e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, deve essere effettuata dall’impresa che richiede la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. L’inosservanza del carattere preventivo della comunicazione, rispetto alla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, non determina l’inammissibilità della domanda di accesso al beneficio, atteso che tale sanzione non è prevista dalla norma e risulta sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. La consultazione sindacale, infatti, ha essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali, funzione che può ritenersi raggiunta anche quando l’informazione sia resa successivamente all’evento e le organizzazioni sindacali abbiano comunque avuto la possibilità di esprimere il proprio avviso. L’esito positivo dell’esame congiunto, con il raggiungimento di un accordo, conferma l’avvenuto conseguimento della finalità della norma.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’INPS aveva respinto la domanda di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 17 gennaio al 17 aprile 2022, nonché il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. L’Istituto fondava il diniego sulla mancata dimostrazione della comunicazione preventiva della crisi di mercato a tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, risultando le PEC inviate solo ad alcune sigle in data successiva all’inizio della sospensione. La società proponeva anche motivi aggiunti avverso la deliberazione del Comitato amministratore che respingeva espressamente il ricorso gerarchico.
Nel giudizio si costituiva solo l’INPS, mentre risultava depositata una memoria di costituzione dell’ENAC, riferita però ad altro contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’espunzione dal fascicolo della memoria ENAC, evidentemente depositata per errore materiale in un giudizio cui l’ente non era stato evocato.
Nel merito, il TAR ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, pur prescrivendo che la comunicazione sindacale debba essere preventiva, non commina alcuna sanzione specifica per il caso di inosservanza. La previsione di una sanzione come l’inammissibilità della domanda sarebbe, pertanto, non solo non prevista ma anche non proporzionata, poiché l’accesso al beneficio non è subordinato all’assenso delle organizzazioni sindacali e la consultazione ha essenzialmente una funzione di garanzia della trasparenza della procedura.
Applicando tale principio alla fattispecie, la Corte ha rilevato che la società aveva comunque provveduto alla comunicazione alle sigle sindacali, sebbene in ritardo, consentendo loro di esprimere il proprio avviso. La sigla che aveva partecipato all’incontro aveva anzi concordato sull’iniziativa, sicché lo scopo della norma doveva ritenersi pienamente raggiunto.
Il diniego di accesso alla CIGO, fondato su una diversa e formalistica interpretazione della norma, è stato quindi annullato, assorbite le residue censure di carattere formale relative al preavviso di rigetto e alla motivazione.
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Nota della Redazione
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