Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario sulla Carta del Docente con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2737 del 29.05.2026)
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Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’incentivo annuo per la formazione tramite la Carta Elettronica, previa disapplicazione della disciplina limitativa, costituisce titolo per agire dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile e fondato quando, decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non abbia completato le procedure per l’esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo la domanda, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità delle questioni e del limitato impegno difensivo.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, aveva ottenuto una sentenza non impugnata che accertava il suo diritto al beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione degli atti necessari. La ricorrente, divenuta il titolo esecutivo, aveva notificato la sentenza all’amministrazione e atteso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Non avendo l’amministrazione dato corso ad alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, riscontrando che la sentenza n. 167/2023 era stata notificata all’amministrazione in data 25 maggio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria dell’11 dicembre 2025. Il ricorso era stato notificato in data 22 dicembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Quanto al merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che l’amministrazione non aveva ottemperato alla pronuncia del giudice del lavoro. La Corte ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario è stato altresì autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
In accoglimento del ricorso, le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto da una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto. Il collegio ha richiamato, a sostegno della quantificazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24.04.2026. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
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Nota della Redazione
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