Diniego cittadinanza basato su condanne non definitive purché prognosi negativa integrazione (TAR Emilia-Romagna n. 1337 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, valutato anche in chiave prognostica e riferito alla piena adesione ai valori costituzionali. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di un sufficiente supporto istruttorio, alla veridicità dei fatti e alla logicità e coerenza della motivazione. Le risultanze penali, ivi comprese quelle derivanti da condanne non definitive o da procedimenti non conclusi con una condanna irrevocabile, possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, poiché il comportamento del richiedente è apprezzato non ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione, in un’ottica diversa e autonoma rispetto a quella penale.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna aveva rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato sulla base di accertamenti che avevano fatto emergere la presenza di reati a suo carico, del parere sfavorevole espresso dalla Questura e di una condanna per patteggiamento, ritenuta causa ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Con due motivi di ricorso, la ricorrente deduceva, da un lato, l’erronea rappresentazione dei precedenti penali come ostativi e, dall’altro, la violazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 per la mancata valutazione del suo radicato inserimento sociale e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare il giudizio di mancata integrazione sulla sola astratta tipologia di reato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, delibati congiuntamente i motivi in quanto connessi, ha premesso che nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione dispone di un potere valutativo amplissimo, che si sostanzia in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, basato su un insieme di circostanze quali le condizioni lavorative, economiche, familiari e l’irreprensibilità della condotta. Il conferimento dello status di cittadino postula infatti che non sussista alcun dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente, anche in una prospettiva futura, riguardo alla piena adesione ai valori costituzionali.
Il giudice ha quindi ribadito che il sindacato giurisdizionale su tale valutazione ha natura meramente estrinseca e formale, potendo verificare solo la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e l’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.
Quanto al valore dei precedenti penali, il TAR ha affermato che le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, poiché il comportamento non è considerato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori della comunità e sulla futura integrazione. Tale valutazione si pone su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, sia per il diverso rigore probatorio – essendo sufficiente il “fondato sospetto” e non la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” – sia perché la concessione della cittadinanza comporta l’attribuzione dei diritti politici come quid pluris. Alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere, respingendo il ricorso e compensando le spese di lite, considerata la natura della controversia.
Nota della Redazione
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