L’ottemperanza sul credito del docente è fondata sul giudicato e il termine di 120 giorni è decorso l’amministrazione è inottemperante (TAR Lombardia n. 2587 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale che obbliga l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro integra la sua inottemperanza, con conseguente assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, dedotti gli importi eventualmente già versati.
La Corte ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Ha inoltre rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso, rendendo così legittima l’azione per il recupero coattivo del credito.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito su istanza del creditore e dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni commissariali rientranti nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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