Definizione agevolata dispositivi medici: riduzione, estinzione e preclusione giurisdizionale (TAR Lazio n. 7144 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito dalla l. n. 118/2025, consente all’azienda fornitrice di assolvere gli obblighi per gli anni 2015-2018 versando alle regioni la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di riparto. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude all’azienda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. L’azienda che dichiari di aver effettuato il versamento del 25% perde l’interesse alla decisione nel merito del ricorso avverso il provvedimento di riparto: tale ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dall’accertamento formale della regione, pur richiesto dalla norma per la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individuando gli importi dovuti. In pendenza del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha previsto la definizione agevolata mediante il versamento del 25% degli importi. La società ha quindi depositato memoria dichiarando di aver provveduto al pagamento della quota ridotta e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che la norma di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 subordina la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte della regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto. Nel caso di specie, la regione non ha dato conferma del pagamento, né si è costituita in giudizio.
La circostanza che l’azienda abbia dichiarato di aver aderito alla definizione versando il 25% comporta, ad avviso del Collegio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito del ricorso. La dichiarazione di avvenuto pagamento, infatti, è di per sé sintomatica della perdita dell’interesse strumentale all’annullamento del provvedimento di riparto, dal momento che l’adesione alla definizione preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione.
Nota della Redazione
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