Decorrenza giuridica ed economica nella promozione militare (TAR Lazio n. 6266 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La maggiore retribuzione connessa al passaggio di grado dei volontari in servizio permanente decorre non dalla data di decorrenza giuridica dell’avanzamento, ma dalla decorrenza amministrativa, ancorata all’effettiva immissione nei ruoli all’esito delle procedure concorsuali. Il diritto agli aumenti stipendiali matura solo dal momento in cui è approvata la graduatoria di merito che conclude il procedimento e sancisce l’immissione. La non coincidenza tra decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego deriva dal canone di sinallagmaticità delle prestazioni, in base al quale l’Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte, non mere funzioni collegate alla retroattività degli effetti giuridici.

Il Fatto

Un gruppo di militari in servizio presso un reggimento alpini paracadutisti, volontari in ferma prefissata quadriennale transitati nel servizio permanente, impugnava davanti al TAR Lazio il mancato pagamento delle differenze retributive. Questi sostenevano che gli aumenti stipendiali, legati alla promozione prima al grado di primo caporal maggiore e poi a quello di caporal maggiore scelto, dovessero decorrere dalla data della loro decorrenza giuridica, riconosciuta dall’Amministrazione, e non dalla successiva data della decorrenza amministrativa, determinata unilateralmente per esigenze organizzative. Chiedevano pertanto l’accertamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, prescindendo dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Ministero della Difesa, ha dichiarato il ricorso infondato nel merito.

In punto di fatto, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti provenivano da percorsi differenziati: parte aveva partecipato alle procedure riservate ai volontari in rafferma biennale, altri alle procedure per i non raffermati. Le circolari del 2017 e del 2018 avevano disciplinato procedure concorsuali distinte, con differenti decorrenze giuridiche e amministrative. La promozione al grado di primo caporal maggiore non era automatica, ma avveniva all’esito delle procedure di immissione nei ruoli del servizio permanente.

In diritto, la sentenza richiama l’art. 704, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente avviene solo per i volontari “giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito”. L’accesso non è quindi automatico, ma richiede un giudizio di idoneità. Le circolari applicative confermano che la promozione al grado superiore avviene con decorrenza amministrativa dalla data di approvazione delle graduatorie, ovvero dalla data successiva indicata dalle stesse disposizioni.

Per quanto concerne il grado di caporal maggiore scelto, gli artt. 1056 e 1307 D.Lgs. n. 66/2010 prevedono la promozione ad anzianità decorso un anno di servizio permanente. Il TAR precisa che il criterio dell’anzianità giuridica non può valere ai fini economici, poiché considera l’anzianità nella qualifica di VFP4 maggiorata di dodici mesi, ma non l’effettivo servizio prestato nel grado. In assenza di eccezionali previsioni di retrodatabilità, elementi assenti nella fattispecie, la retribuzione deve corrispondere al servizio effettivamente reso.

La pronuncia richiama il principio, secondo cui la non coincidenza tra decorrenza giuridica ed economica deriva dall’applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni di cui all’art. 36 Costituzione, citando TAR Lazio, sez. I, n. 17153 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 1849 del 2024. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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