Diniego cittadinanza per sicurezza: motivazione generica e annullamento (TAR Lazio n. 10524 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, quando fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, è sufficientemente motivato qualora l’iter logico seguito dall’amministrazione sia comprensibile, anche mediante richiamo ob relationem a documentazione riservata. In sede processuale, l’ostensione degli atti riservati ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 garantisce il diritto di difesa. Tuttavia, quando gli elementi informativi acquisiti risultino generici, risalenti e privi di collegamento concreto con l’interessato, il provvedimento di diniego è viziato da difetto di motivazione e va annullato, pur restando salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno che respingeva la sua istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, per la presenza di elementi ostativi riguardanti la sicurezza della Repubblica. Nel giudizio, l’amministrazione, in esecuzione degli ordini istruttori del TAR e del Consiglio di Stato, depositava la documentazione riservata sottesa al provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando il vizio di insufficienza e inadeguatezza della motivazione del diniego. Il provvedimento impugnato risultava fondato su elementi – la partecipazione a contesti investigativi legati al radicalismo islamico e la frequentazione con un soggetto prossimo a tali ambienti – rivelatisi, all’esito dell’istruttoria, generici e indimostrati.
La sentenza richiama il principio per cui la cittadinanza è atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo nei limiti del controllo estrinseco su istruttoria, veridicità dei fatti e coerenza motivazionale. Il sindacato, pertanto, non si estende al merito della valutazione amministrativa.
Il TAR Lazio conferma che il diniego può motivarsi con il richiamo a informazioni riservate, senza indicare tutte le valutazioni interne degli organi preposti. Tuttavia, in giudizio gli elementi informativi devono costituire una premessa logico-giuridica in grado di far apparire ragionevole e fondato il rischio per la sicurezza, una volta garantita l’ostensione con le cautele previste dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nel caso di specie, la perquisizione era conclusasi con esito negativo e archiviazione, mentre la frequentazione riguardava una persona solo “prossima” a determinate ambienti. La distanza eccessiva tra il ricorrente e i fatti ipotizzati, la risalenza nel tempo e la mancata allegazione di elementi concreti hanno reso evidente la carenza motivazionale del provvedimento, determinandone l’annullamento.
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Nota della Redazione
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