Giudizio di ottemperanza con astreinte escluse per condizioni del debitore pubblico (TAR Campania n. 1362 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’inerzia della pubblica amministrazione, che non provi l’avvenuto adempimento del giudicato, integra il presupposto dell’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso con la nomina di un commissario ad acta. La misura dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è però automatica: va esclusa quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, da valutare tenendo conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Tali fattori non comportano un’inammissibilità astratta della domanda, ma rilevano in sede di verifica concreta dei presupposti e di graduazione dell’importo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente scolastico, ha ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione II civile Lavoro una condanna del Ministero della Istruzione al pagamento di differenze retributive, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, emessa nel gennaio 2024, è stata notificata in formula esecutiva via PEC nel luglio 2024 ed è divenuta definitiva, come attestato dal certificato di non proposto appello rilasciato dalla cancelleria.

Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, di fissare un termine e, in caso di perdurante inottemperanza, di nominare un commissario ad acta oltre a una somma di denaro per l’ulteriore violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero foglio di stile, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è assistito dal certificato di definitività. Non risulta alcuna prova dell’adempimento.

Sul punto il TAR richiama il principio per cui, in tema di prova dell’adempimento, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento, citando Cass. S.U. n. 12533/01. Poiché il Ministero, pur costituitosi, non ha spiegato alcuna difesa, i fatti dedotti dal ricorrente in ordine al mancato pagamento devono considerarsi non contestati. L’inerzia dell’amministrazione integra dunque il presupposto dell’inottemperanza, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023).

Il giudice amministrativo ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio. Al commissario non sono dovuti rimborsi, stante il suo incardinamento nella stessa amministrazione intimata.

È invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne consente l’applicazione, ma questa va esclusa quando sussistano ulteriori ragioni ostative o quando la misura risulti manifestamente iniqua. Occorre tenere conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Tali fattori non fondano un’inammissibilità astratta della domanda, ma operano nella verifica concreta dei presupposti e nella graduazione dell’importo. Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014 e il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 142/2025.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori della parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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