L’autorizzazione paesaggistica abnorme è valido oggetto di annullamento in autotutela (TAR Basilicata n. 85 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, è legittimo quando risulta correttamente ricognitivo dell’insussistenza dei presupposti di sanabilità di manufatti abusivi realizzati in area vincolata, i quali abbiano determinato un non marginale incremento volumetrico. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune in contrasto con il parere negativo della Soprintendenza è abnorme e il suo annullamento in autotutela costituisce esercizio di un potere doveroso, come tale non necessitante la previa comunicazione di avvio del procedimento. In sede di esame della domanda cautelare, la carenza di fumus boni iuris e la mancata prova del pregiudizio grave ed irreparabile comportano il rigetto dell’istanza ex art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di manufatti eseguiti in area vincolata, impugnavano una pluralità di atti: il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, l’annullamento in autotutela di una precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune e il successivo diniego definitivo, nonché il diniego del permesso di costruire in sanatoria. Gli atti erano stati conosciuti solo in via indiretta, tramite la trasmissione da parte di altro Comune. Con il ricorso veniva altresì proposta istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris. In primo luogo, il parere negativo della Soprintendenza è stato considerato conforme alla tempistica e alla procedura previste dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, nonché correttamente ricognitivo dell’insussistenza dei presupposti di sanabilità di manufatti abusivi che avevano comportato un non marginale incremento volumetrico.
Sotto altro profilo, il Collegio ha ritenuto l’autorizzazione paesaggistica originariamente rilasciata dal Comune del tutto abnorme, in quanto in contrasto con il parere negativo della Soprintendenza. Da ciò è derivata la qualificazione del successivo annullamento come legittimo esercizio di un potere di doverosa autotutela, che, secondo il diritto positivo, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito prova di alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. La carenza di entrambi i presupposti per la concessione della misura cautelare ha pertanto condotto al rigetto della domanda.
La pronuncia, resa all’esito della camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026, ha infine condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, nella misura di euro 750,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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