Inidoneità attitudinale nel concorso in Polizia e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 1390 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione di selettori nei concorsi per l’accesso alla Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della verifica dei presupposti, della logicità del percorso e della congruenza delle conclusioni. I requisiti attitudinali si distinguono dai requisiti psico-fisici, appartenendo rispettivamente alla psicologia del lavoro e alla psicologia clinica, discipline non sovrapponibili. Il superamento dei test psico-fisici e del tachistoscopio non è dunque contraddittorio con un giudizio di non idoneità attitudinale. La consulenza di parte non vale a inficiare la valutazione della Commissione, che può discostarsi dagli esiti dei test. Il giudizio è adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante il rinvio alle schede di rilevazione dei tratti di personalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.5.2022. Superata la prova preselettiva, l’accertamento dell’efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stato sottoposto agli accertamenti attitudinali: test cognitivi e di personalità, questionario autodescrittivo e colloquio individuale con un componente della Commissione.
All’esito del colloquio collegiale, disposto su richiesta del selettore, è stato giudicato non idoneo. Con ricorso notificato l’11 novembre 2022 ha impugnato il provvedimento di non idoneità; con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, deducendone l’illegittimità derivata. L’Amministrazione si è costituita e la domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 46 legge n. 121/1981 affida agli organi tecnici dell’Amministrazione il potere di valutare l’idoneità attitudinale dei candidati, competenza esclusiva giustificata dalla peculiarità delle funzioni di polizia. L’art. 5 d.m. n. 129/2005 disciplina la composizione della Commissione e le modalità delle prove, che consistono in test collettivi e individuali e in un colloquio, ripetibile in sede collegiale quando i test siano positivi e il colloquio negativo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, e in particolare l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2023, secondo cui i requisiti attitudinali attengono alla propensione a svolgere una certa attività e si distinguono dai requisiti psichici e fisici. Le aree di indagine sono individuate dall’art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. n. 198/2003: profilo evolutivo, emotivo, intellettivo e sociale. Il sindacato giurisdizionale resta di legittimità e può investire la valutazione tecnico-discrezionale solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
Alla luce di tali principi, il Collegio esclude la contraddittorietà dedotta tra esito positivo dei test psico-fisici e giudizio attitudinale negativo. Il test BFQ e il superamento del tachistoscopio afferiscono a segmenti diversi della procedura, accertati da commissioni differenti. Il ricorrente ha riportato nel test cognitivo un livello “pessimo” di 7,175/20 punti, e il giudizio finale, pari a 9,625, è risultato inferiore alla soglia di sufficienza di 12/20. La diversa lettura degli esiti proposta dalla consulenza di parte non inficia la procedura, poiché la fase colloquiale e valutativa può discostarsi dai risultati dei test.
Infondata è altresì la censura sul difetto di motivazione: le schede di valutazione riportano, ancorché sinteticamente, i profili critici rilevati, assolvendo all’obbligo motivazionale anche per relationem. Il Collegio esclude poi che le valutazioni dovessero parametrarsi alle mansioni esecutive del profilo, essendo il possesso dei requisiti attitudinali condizione necessaria per l’espletamento dei compiti di polizia. Quanto alla mancata adozione del decreto di esclusione del Capo della Polizia, il Tribunale richiama l’art. 5, comma 9, d.m. n. 129/2005: il giudizio della Commissione è definitivo e comporta l’arresto della procedura concorsuale, rendendo irrilevante l’eventuale decreto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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