Riqualificazione in melius e principio di correlazione nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 1882 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame delle misure cautelari reali, il Tribunale può confermare il sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto, purché non ponga a fondamento della decisione un fatto diverso da quello dedotto nell’imputazione provvisoria. Il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e da ledere il diritto di difesa. Non sussiste violazione del principio di correlazione quando la condanna per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti intervenga a fronte di un’imputazione per discarica non autorizzata, né quando la riqualificazione del deposito incontrollato nella ipotesi attenuata per inosservanza delle prescrizioni autorizzative operi una diversa definizione giuridica in melius di un fatto storico già delineato nella provvisoria incolpazione.
Il Fatto
La polizia giudiziaria aveva eseguito un sequestro di due cumuli di rifiuti speciali, composti prevalentemente da materie plastiche provenienti da attività di recupero e riciclo, depositati su nudo suolo privo di impermeabilizzazione in due aree rispettivamente di 90 e 130 metri quadrati. Il Pubblico ministero, qualificata la vicenda come realizzazione e gestione di discarica abusiva ai sensi dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, aveva ottenuto dal G.I.P. il decreto di sequestro preventivo.
Il Tribunale di Crotone, adito in sede di riesame, aveva annullato il provvedimento, ritenendo insussistente il fatto di discarica abusiva e ravvisando gli estremi del deposito incontrollato di rifiuti, ma dichiarando di non poter operare la riqualificazione trattandosi di fatto diverso. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rammenta che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., nozione che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Richiama poi il principio per cui il Tribunale del riesame, in ragione della funzione interamente devolutiva dell’istanza, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l’atto di impulso del Pubblico ministero e di modificarne la struttura logica, ma non può supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali che rendano il provvedimento giuridicamente inesistente.
Quanto al potere di riqualificazione, la Corte osserva che la violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto sussiste solo quando il fatto sia stato mutato nei suoi elementi essenziali, determinando uno stravolgimento dell’originaria contestazione con pregiudizio del diritto di difesa. La verifica non va condotta con un mero confronto letterale, ma considerando se l’indagato abbia avuto concreta possibilità di difendersi sull’oggetto dell’addebito.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nell’escludere la riqualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere ammissibile la condanna per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti a fronte di un’imputazione per discarica non autorizzata, né pone criticità il passaggio alla ipotesi attenuata di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di una diversa definizione giuridica in melius di un fatto storico già compiutamente descritto negli atti richiamati dal decreto di sequestro, sui quali l’indagata aveva avuto ampia possibilità di interlocuzione difensiva.
La Corte accoglie pertanto il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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