Diniego di condono non notificato e illegittimità dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 6320 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione del diniego di sanatoria, in violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, non determina l’automatica illegittimità dell’ordinanza di demolizione che vi faccia riferimento. Essa produce l’effetto di far decorrere il termine di impugnazione dell’ingiunzione dalla sua notificazione, poiché l’ordinanza stessa reca, sia pure sinteticamente, la ragione del diniego, così assicurando il diritto di difesa. L’ordine di demolizione adottato in pendenza della valutazione di una domanda di condono edilizio è illegittimo, ma la pendenza deve risultare provata: la sua esclusione, fondata su elementi indiziari e argomenti di prova, integra un accertamento di fatto coerente con la successione cronologica delle istanze e con la tipologia delle opere. La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, di una precedente istanza di condono non ne incide sul contenuto, poiché il rigetto deve essere notificato esclusivamente al presentatore dell’istanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione n. 88 del 29 giugno 2020 del comune di Cellole, insieme al presupposto diniego di sanatoria, sull’istanza di condono relativa a opere abusive realizzate in area soggetta a inedificabilità assoluta. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, la carente istruttoria, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e, sul diniego, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi.

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese. Ha ritenuto provata la mancata notifica del diniego, ma ha respinto il motivo formulato avverso di esso, superando la prospettata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 in forza dell’art. 21-octies vigente ratione temporis. Quanto all’istanza di condono del 1986, ha escluso la pendenza del procedimento, ravvisando la riunione delle due pratiche e la definitiva trasformazione del manufatto originario. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, non può essere accolto, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado vada integrata. Il Consiglio di Stato conferma che il diniego non è stato notificato.

Tale omissione non comporta l’automatica illegittimità dell’ingiunzione. Ne deriva, piuttosto, che il termine di impugnazione dell’ordinanza decorre dalla sua notificazione, poiché essa contiene l’indicazione della ragione del diniego, costituita dall’ubicazione del manufatto in area soggetta a inedificabilità assoluta. Non è quindi integrata alcuna violazione del diritto di difesa, essendo gli appellanti stati messi in grado di censurare anche il diniego.

La conclusione del giudice di primo grado è corretta, ma l’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, richiamato implicitamente in sentenza, non è applicabile: il diniego di condono costituisce l’esito di un diverso procedimento, di cui l’art. 35 prevede l’autonoma notifica. L’art. 3 non esige la previa notifica dell’atto istruttorio richiamato nel provvedimento, essendo sufficiente che gli atti siano indicati e resi disponibili, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 2129 del 14 marzo 2025.

Il secondo motivo è infondato. Nel settore edilizio, l’ordine di demolizione adottato in pendenza della valutazione di una domanda di condono è illegittimo: l’amministrazione deve esaminare prioritariamente l’istanza prima di procedere con provvedimenti repressivi.

Nel caso di specie il giudice di primo grado ha però escluso la pendenza del precedente procedimento, ritenendo riunite e congiuntamente definite le due istanze. Tale valutazione non si fonda su un giudizio di verosimiglianza, nonostante la terminologia approssimativa, ma su elementi indiziari e argomenti di prova: il secondo abuso, consistente in un ampliamento, ricomprende il primo; manca la prova della riconoscibilità e autonomia del manufatto originario. L’accertamento è coerente con la successione cronologica e con la tipologia delle opere.

La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, della prima istanza di condono non incide sul contenuto del procedimento ed è giustificata dalla circostanza che il rigetto, per l’art. 35, deve essere notificato esclusivamente al presentatore dell’istanza, essendo la sanatoria un procedimento ad istanza di parte. L’appello è quindi rigettato, con nulla per le spese, non essendosi il Comune costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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