Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1603 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, previa verifica del decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice nomina il commissario ad acta sin da ora, per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata secondo il criterio della non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’amministrazione ad erogare la prestazione.

Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione, che il provvedimento è passato in giudicato ed è stato notificato per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nel caso di specie la fattispecie rientra pienamente in tale previsione.

Il giudice verifica anzitutto il rispetto dei presupposti processuali. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione al ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28.11.2016. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad un funzionario, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’accoglie nei limiti e termini indicati. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quanto alla quantificazione, secondo il criterio della non manifesta iniquità, si assumono i seguenti criteri: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; come dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021; quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, attesa la necessità di individuare una soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata ed iniqua locupletazione del privato in danno della controparte, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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