Atto provinciale ancora efficace e interesse risarcitorio impediscono l’arresto in rito (Cons. Stato n. 6176 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento impugnato non comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte abbia manifestato la volontà di agire per il risarcimento dei danni. In tal caso, per l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il giudice è tenuto ad accertare la legittimità dell’atto, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, essendo sufficiente la dichiarazione dell’interesse risarcitorio, senza necessità di specificarne i presupposti né di proporre la domanda. La cessazione dell’efficacia dell’atto fa invece venir meno l’interesse a coltivare un motivo di appello che si fondi esclusivamente su profili istruttori finalizzati al mantenimento dell’efficacia medesima.
Il Fatto
Alcune associazioni con fine statutario di salvaguardia faunistica impugnano il decreto del Presidente di una Provincia autonoma con cui era stata autorizzata la rimozione tramite abbattimento di massimo due esemplari di lupo, ai sensi della legge provinciale n. 9/2018.
Il giudice di primo grado respinge il ricorso nel merito, con sentenza in forma semplificata, senza esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione. Le associazioni propongono appello. Nelle more, la stagione di alpeggio si conclude e l’atto perde efficacia; un esemplare risulta poi abbattuto. L’Amministrazione eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La difesa provinciale sostiene che non sussista più un interesse concreto e attuale, essendo cessata la stagione dell’alpeggio e spirato il termine di efficacia del provvedimento. L’eccezione non è condivisa.
Le appellanti hanno manifestato la volontà di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione ed esecuzione dell’atto. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, la Corte ricorda che per l’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza specificarne i presupposti né proporre la domanda nello stesso giudizio. Una volta manifestato tale interesse, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto sia legittimo, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria.
Nel caso concreto la dichiarazione delle appellanti è sufficiente a scongiurare l’arresto in rito, rendendo irrilevante lo scrutinio anticipato della fondatezza dell’azione risarcitoria, che in astratto non appare escludibile in relazione allo scopo statutario e alle attività svolte sul territorio.
Quanto al primo motivo, che fa leva su un preteso error in procedendo per il mancato accoglimento dell’istanza istruttoria sulla presenza di bestiame, il motivo è infondato: la sopravvenuta perdita di efficacia dell’atto fa venir meno l’interesse a coltivare censure istruttorie rilevanti solo ai fini del mantenimento dell’efficacia. Alla data dell’udienza di primo grado il periodo di alpeggio non era ancora terminato.
Il secondo motivo, relativo alla competenza, è respinto: non sussiste inconciliabilità tra l’art. 1 e l’art. 1-quater della legge provinciale n. 9/2018. Le due disposizioni attuano rispettivamente l’art. 16 e l’art. 14 della direttiva 92/43/CEE, disciplinando la deroga eccezionale e la gestione ordinaria post-declassamento, con presupposti e competenze distinti. Quanto al terzo motivo, le censure su proporzionalità e precauzione sono infondate: l’estensione geografica del prelievo è calibrata sul raggio d’azione del branco, il numero di esemplari resta entro la soglia indicata e la misura risulta idonea al fine di contenere i danni gravi. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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