Inammissibile l’appello in ottemperanza fondato su CTP prodotta per la prima volta (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 13 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile il divieto di nova posto dagli artt. 193 e 194 c.g.c. impedisce di introdurre per la prima volta in secondo grado le contestazioni analitiche ai conteggi eseguiti dall’ente previdenziale in sede di ottemperanza. La parte che, nel giudizio di primo grado, abbia lamentato solo genericamente la perdurante inerzia dell’ente, senza assumere specifica posizione sui conteggi e senza produrre alcuna consulenza tecnica di parte, non può fondare l’appello su una relazione tecnica nuova. Questa impostazione trasforma la revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale. Il principio invocato dalle Sezioni Unite n. 5624 del 2022, riferito alla valutazione delle risultanze di una CTU, non è pertinente ove nel giudizio di primo grado nessuna CTU sia stata acquisita.
Il Fatto
Un militare dell’Aeronautica in congedo, titolare di un trattamento di privilegio e di pensione diretta di vecchiaia, ha chiesto in via giudiziale la perequazione automatica dell’indennità integrativa speciale, ritenendola indebitamente assoggettata al blocco di cui all’art. 59, comma 13, legge n. 449/1997. Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti i ratei anteriori a una certa data.
Dopo una prima pronuncia di appello e un giudizio di ottemperanza, l’INPS ha inviato al difensore un provvedimento con i nuovi conteggi, senza esito alcun ulteriore pagamento in favore del pensionato. Il giudice dell’ottemperanza ha respinto il ricorso sulla nomina del commissario ad acta, ritenendo corretta l’attività dell’ente. Da qui l’appello, con cui il pensionato contesta i conteggi sulla base di una relazione di consulenza tecnica di parte allegata per la prima volta in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello affronta anzitutto il profilo pregiudiziale della produzione documentale nuova. L’appellante ha depositato in appello una relazione di consulenza tecnica di parte per confutare i conteggi dell’INPS, senza allegare né dimostrare di non aver potuto produrla in primo grado per causa a sé non imputabile. La Corte ricostruisce la sequenza temporale degli atti e rileva che l’ente aveva trasmesso il provvedimento a mezzo pec al difensore, che questi aveva replicato segnalando l’asserita inottemperanza e che, al momento del deposito del ricorso per la nomina del commissario, nessuna relazione tecnica era stata allegata.
Ne deriva l’inammissibilità, a mente dell’art. 194 c.g.c., della nuova produzione documentale. L’appellante, nel lamentare in primo grado la non corretta esecuzione della sentenza, ben avrebbe potuto acquisire e depositare una relazione tecnica di parte per contestare i conteggi. La Corte sottolinea che le censure si fondano essenzialmente sulle risultanze di quella consulenza, richiamata come parte integrante e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Il collegio osserva poi che i motivi di appello non risultano coerentemente sviluppati sotto il profilo giuridico e si incentrano su meri calcoli matematici. Si tratta dell’introduzione di un argomento nuovo rispetto a quelli esaminati dal primo giudice, poiché nel giudizio di ottemperanza il ricorrente non aveva confutato analiticamente le rimodulazioni operate dall’INPS anno per anno e voce per voce.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 193, comma 1, c.g.c. non riguarda solo domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove non esplicate in primo grado, che modificherebbero i temi di indagine trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum. Vengono citate, in tal senso, Corte conti, Sez. III/A, n. 487/2021 e Cass. civ., n. 2529/2018.
Quanto al richiamo dell’appellante alle Sezioni Unite n. 5624 del 2022, relativo alle contestazioni alla CTU formulate per la prima volta in appello, la Corte lo ritiene non pertinente: nel giudizio di primo grado nessuna CTU era stata acquisita, sicché quel principio non può giustificare l’ampliamento del tema d’indagine. L’appellante avrebbe potuto sviluppare in primo grado gli argomenti tecnici ora addotti, anche con apposita consulenza o chiedendo una CTU, non ostandovi alcuna circostanza impeditiva. L’appello è quindi dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese per la natura pregiudiziale della statuizione.
Nota della Redazione
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