Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 250 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, ai sensi degli artt. 11 e 23 del D.P.R. n. 254/2002. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, alimentata dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici. Ove manchi il presupposto della custodia, il giudizio di conto è improcedibile, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale è stato depositato dalla struttura comunale presso la Sezione giurisdizionale regionale, con il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario.
Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità e di discarico, ha deferito la questione al Collegio con relazione istruttoria. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo di dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto e l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione della posizione del consegnatario e alla conseguente sussistenza dell’obbligo di resa del conto. Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone il conto giudiziale al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La formula, ampia, richiama la gestione e non la sola custodia.
La Corte richiama però il principio consolidato secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al conto giudiziale, come affermato dalla giurisprudenza contabile citata (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014). Il fondamento normativo è nell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e nell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che escludono dall’obbligo i consegnatari con debito di sola vigilanza.
Il Collegio distingue le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, alimentata direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sull’agente un obbligo di sola vigilanza, con esclusione del presupposto normativo della resa del conto.
Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
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Nota della Redazione
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