Diniego di discarico legittimo per riscossione disordinata del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 80 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente creditore a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego di discarico è legittimo quando la documentazione prodotta dal concessionario evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali e senza idonei atti interruttivi della prescrizione. Grava sul concessionario l’onere di provare la sussistenza dei presupposti del discarico, non essendo sufficiente l’astratta idoneità degli atti compiuti. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo con interessi e spese, non trovando applicazione la riduzione a un ottavo prevista per la definizione agevolata.

Il Fatto

La società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava numerosi provvedimenti di diniego del discarico, adottati ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, con cui il Comune aveva respinto le richieste di discarico di partite ritenute inesigibili. La vicenda si inserisce in un contenzioso più ampio, che aveva condotto a un duplice intervento della Corte costituzionale e alla sospensione dei giudizi.

Dopo le sentenze del giudice delle leggi, i giudizi venivano riassunti. La società contestava l’applicabilità della disciplina ordinaria, eccepiva la decadenza dell’ente dal potere di contestazione e l’illegittimità del rifiuto per le poste effettivamente riscosse. Il Comune deduceva l’inammissibilità delle memorie integrative e nel merito la piena legittimità del diniego. Il giudizio all’esame riguardava il carico affidato alla società nei confronti di un singolo debitore.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente la propria sentenza n. 69/2023, con cui ha già deciso questioni analoghe. Muovendo dalla consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio ribadisce che il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non ha ad oggetto la legittimità dell’atto dell’ente, ma la sussistenza del diritto di quest’ultimo al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È pertanto infondata la tesi della ricorrente circa la pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità. Il Collegio riconosce però il ragionevole affidamento della società sull’applicabilità della normativa derogatoria, cosicché l’omessa comunicazione nei termini non basta a fondare il diniego: occorre verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.

La Corte sottolinea che il concessionario, in caso di diniego tempestivamente impugnato, non è esonerato dalla riscossione, che anzi deve proseguire. Vanno perciò valutati l’esito dell’attività svolta dopo il diniego, le somme medio tempore riscosse e l’incidenza dello ius superveniens, con particolare riferimento alla rottamazione di cui all’art. 4, d.l. n. 119/2018 e all’art. 4, d.l. n. 41/2021. Nel merito, la documentazione prodotta rivela un’attività disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica della cartella e un preavviso di fermo non seguito dall’adozione del provvedimento. Nessuna prova è stata fornita sull’asserito discarico totale. Sussistono dunque i presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, oltre alla notifica della cartella oltre il termine di nove mesi di cui alla lett. a).

Quanto al quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo: la definizione agevolata ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 opera solo con il pagamento entro novanta giorni, con la funzione di prevenire la controversia. In caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo con interessi e spese. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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