Ottemperanza e commissario ad acta: il giudicato del giudice ordinario si esegue dal TAR (TAR Sardegna n. 950 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Il giudice amministrativo, accogliendo la domanda, assegna all’amministrazione inadempiente un termine per provvedere e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da quel momento un commissario ad acta, il quale potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi di bilancio, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. La liquidazione delle spese di lite poste a carico dell’amministrazione soccombente può essere equitativamente ridotta, operando la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, un’insegnante, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale, oltre interessi e spese di lite. Il giudicato si era formato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto al pagamento nel termine di legge.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo che fosse disposta l’esecuzione coattiva della sentenza e che, in caso di ulteriore inadempienza, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e che erano decorsi inutilmente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. La decorrenza di tale termine legittima il creditore a richiedere l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia piena esecuzione alla sentenza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha disposto sin d’ora la nomina di un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente, con facoltà di delega. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte.
Con specifico riferimento alle modalità di adempimento, il TAR ha precisato che il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ove i capitoli di bilancio dedicati non fossero capienti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice.
Infine, la condanna alle spese è stata posta a carico dell’amministrazione soccombente, ma liquidata in misura equitativamente ridotta in euro 800,00, considerata la serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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